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Inquadramento

Dal 1° luglio scorso i contribuenti esercenti le attività di commercio al minuto un volume d’affari superiore a 400.000 euro, sono obbligati a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri.

Dal 1° gennaio prossimo, invece, l’adempimento riguarderà tutti i soggetti, indipendentemente dal volume d’affari conseguito. Alcuni dubbi riguardano i contribuenti forfetari che sembrano obbligati, in mancanza di uno specifico esonero, al nuovo adempimento.

I contribuenti forfetari

Sussistono alcuni dubbi per i contribuenti forfetari. Allo stato attuale, in mancanza di un’interpretazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, sembra che il nuovo obbligo, sia pure dall’inizio dell’anno prossimo, riguardi anche i predetti soggetti. Tuttavia, se il legislatore ha previsto espressamente l’esonero per i forfetari dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, non si comprende per quale ragione, anche in via interpretativa, la soluzione non debba essere la medesima per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

A favore della tesi relativa alla sussistenza dell’obbligo, deve essere osservato come l’art. 1 c. 59 L. 190/2014 preveda espressamente che “Resta fermo l’esonero dall’obbligo di certificazione di cui all’art. 2 DPR 696/96, e successive modificazioni”. L’esonero dalla certificazione riguarda esclusivamente talune attività o prestazioni. Invece, nella generalità dei casi, i corrispettivi dovranno essere certificati, anche tramite l’emissione della fattura in formato elettronico.

Conseguentemente, sembra si possa affermare, dopo che sarà entrato in vigore l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi riguardante anche i contribuenti forfetari, che tale adempimento sostituirà la certificazione. Pertanto, i contribuenti forfetari non potranno essere esclusi dal predetto invio.

Gli adempimenti

La memorizzazione deve essere effettuata con periodicità giornaliera. Invece, la trasmissione telematica deve essere effettuata, come per l’emissione delle fatture elettroniche, entro i dodici giorni successivi a quello di effettuazione delle operazioni.

Con il DL 34/2019, conv. in L. 58/2019, c.d. “Decreto Crescita” viene previsto, come già disposto per l’emissione delle fatture in formato elettronico, un periodo di sei mesi di moratoria delle sanzioni. Fino al 31 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate non applicherà alcuna sanzione, se i corrispettivi saranno trasmessi entro la fine del mese successivo a quello in cui le operazioni si considerano effettuate. Lo stesso periodo di moratoria di sei mesi si applicherà ai contribuenti che saranno soggetti al nuovo obbligo con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

La “cancellazione” dello scontrino e della ricevuta fiscale

Con l’entrata in vigore del nuovo obbligo, andranno definitivamente in pensione lo scontrino e la ricevuta fiscale. D’altra parte, la trasmissione telematica dei corrispettivi è in grado di assicurare la perfetta tracciabilità di ogni operazione. Conseguentemente, la certificazione dei corrispettivi avviene attraverso una diversa modalità.

Il nuovo adempimento non è, però, in grado di sostituire integralmente il rilascio dello scontrino che, oltre alle finalità fiscali, ha assolto in passato a diverse funzioni, come quella di costituire un titolo per l’ottenimento della garanzia del prodotto nell’ipotesi di difetti di fabbricazione della merce venduta.

Conseguentemente, dal 1° luglio scorso, scontrini e ricevute fiscali sono stati gradatamente sostituiti da un nuovo documento commerciale rilasciato in formato cartaceo o digitale.

Il documento deve riportare le informazioni riguardanti

  • la data e l’ora di emissione;
  • il numero progressivo;
  • la ditta;
  • la denominazione o ragione sociale;
  • nome e cognome dell’emittente;
  • il numero di partita IVA dell’emittente;
  • l’ubicazione dell’esercizio;
  • la descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi;
  • l’ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Dal documento risulta anche l’aliquota IVA e l’ammontare della relativa imposta. L’Agenzia delle Entrate avrà, così, a disposizione, i medesimi dati risultanti dalle fatture elettroniche.

Il nuovo documento ha, essenzialmente, valenza ai fini civilistici costituendo il titolo per l’esercizio del diritto di garanzia contro i vizi dei beni venduti.

Il nuovo “scontrino commerciale”: la validità anche ai fini fiscali

Il nuovo documento assume, allo stesso tempo, valenza fiscale qualora il cliente ne faccia espressamente richiesta, non oltre il momento dell’effettuazione dell’operazione. In tal caso, dovrà essere comunicato al cedente, il proprio codice fiscale o il numero di partita IVA. L’acquirente potrà, così, considerare in deduzione le spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi ai fini delle imposte sui redditi, nonché far valere le deduzioni e detrazioni degli oneri ai fini IRPEF.

La valenza fiscale del documento consentirà anche l’emissione della fattura differita, che dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo. Il nuovo scontrino vale come documento di trasporto o altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra cui l’operazione è stata posta in essere. In buona sostanza, è in grado di sostituire l’emissione del documento di trasporto.

Autore: Nicola Forte – Mementopiù