La Delibera della Giunta Regionale (del 04/08/2020) ha concesso agli Artigiani sardi un consistente incentivo per la creazione di nuove attività produttive nonché per l’ammodernamento, l’ampliamento e lo sviluppo delle attività esistenti.
Allo stato attuale non è ancora presente una modulistica, pertanto non è ancora possibile presentare le domande, ma si presume verrà pubblicata a breve.
Soggetti beneficiari
Imprese artigiane, comprese le cooperative, società di persone e società a responsabilità limitata, iscritte alla camera di commercio nella sez. speciale con la qualifica di impresa artigiana.
È necessaria la stipula con la banca di un finanziamento, relativo al nuovo progetto.
Sono state escluse dall’agevolazione: (allegati 3 e 4 alla Delibera n. 40/36 del 04/08/2020) le seguenti macro classi:
– AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
– ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
– ATTIVITÀ MANIFATTURIERE – INDUSTRIE ALIMENTARI
– INDUSTRIE DELLE BEVANDE
– INDUSTRIA DEL TABACCO
– FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
– FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI (SOLO PER LE FIBRE SINTETICHE)
– METALLURGIA (SIDERURGIA – FABBRICAZIONE DI FERRO, ACCIAIO E FERROLEGHE)
– FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI
– COSTRUZIONI DI NAVI E IMBARCAZIONI
– RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI (ESCLUSI I LORO MOTORI E LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI NAVI COMMERCIALI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO)
– COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
– TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO – TRASPORTO MERCI SU STRADA (PER CONTO TERZI)
L’agevolazione
– contributo a fondo perduto in conto impianti del 40% sugli investimenti in beni strumentali sia immobiliari (terreni, fabbricati e ristrutturazione degli stessi) che mobiliari (impianti, macchinari, attrezzature, software, ecc.);
– contributo in conto interessi sui finanziamenti acquisiti per la realizzazione dei nuovi investimenti, nonché per l’acquisto di scorte di materie prime e prodotti;
– contributo in conto delle spese eventualmente sostenute per l’ottenimento di garanzie sussidiarie da parte dei Consorzi fidi.
L’importo totale degli aiuti (in conto impianti, in conto interessi e spese consorzi fidi ed eventualmente altre de minimis ottenute dall’impresa) non può superare i 200 mila euro in 3 anni.
Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi:
– dodici anni per i finanziamenti aventi destinazioni di acquisto terreni, acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati
– sei anni per i finanziamenti relativi alle altre destinazioni (macchinari, attrezzature, software, ecc.) ad eccezione dell’acquisizione di scorte di materie prime e prodotti finiti
– cinque anni per i finanziamenti relativi all’acquisizione di scorte di materie prime e prodotti finiti
Per le imprese di nuova costituzione il contributo in conto interessi sarà riconosciuto per la durata di:
– quindici anni per i finanziamenti relativi a spese su immobili;
– otto anni per i finanziamenti relativi a acquisto di macchinari, attrezzature, software, ecc.
– sette anni per i finanziamenti relativi ad acquisizione di scorte.
La norma prevede un importo minimo dell’investimento da realizzare superiore a €. 5.000,00.
E’ inoltre prevista:
– la possibilità di acquisto di beni usati purché idonei allo scopo e in presenza di particolari condizioni;
– la possibilità di ridurre le spese addebitate dai Consorzi fidi, che sono sempre molto onerose, per il rilascio di garanzie fideiussorie sussidiarie sulla concessione dei finanziamenti bancari.
– La possibilità di acquisire impianti, macchinari e attrezzature anche in sostituzione di quelli posseduti (obsoleti) mentre questa possibilità, per esempio, non è concessa per il credito d’imposta relativo all’acquisto di beni strumentali nel mezzogiorno.
– La possibilità di concedere il contributo anche sulle spese di consulenza per lo studio e progettazione, necessarie all’introduzione di innovazioni nel processo produttivo, che possono essere in parte anche predisposte dal Commercialista che cura la pratica;
– La possibilità di agevolare i beni acquisiti nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda, ma non prima del 02/01/2020;
I nuovi investimenti possono riguardare
- L’acquisto del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all’ampliamento di fabbricati posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa;
- L’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e l’ammodernamento di fabbricati posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa;
- L’acquisto di macchinari, attrezzature, autoveicoli nuovi di fabbrica (non autovetture anche se immatricolate come autocarro), ovvero anche usati (con determinati limiti);
- acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e realizzazione di siti web a sostegno dell’immagine e per la promozione dell’impresa artigiana, spese per studi e progettazione;
- acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti (solo contributo sugli interessi del finanziamento)
E’ ammesso sia l’acquisto diretto che il leasing.
Beni usati
Immobili
Non sono ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili tra coniugi, parti dell’unione civile, parenti e affini entro il terzo grado.
Non sono parimenti ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili tra imprese partecipate da un medesimo soggetto e/o nel quale partecipino soggetti di cui al comma precedente.
Sono invece ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili, nella sola ipotesi di immobili appartenenti a impresa artigiana, pervenuti a uno dei soggetti indicati al comma 1, per successione ereditaria, a condizione che cessi la partecipazione all’impresa dell’erede alienante.Per gli immobili della categoria catastale Gruppo A) abitazioni di qualsiasi genere e natura, compresi uffici e studi privati e quelli utilizzati in modo promiscuo (abitazione – studio professionale), la spesa ammissibile ad agevolazione è pari al 50% ad eccezione delle attività di estetista, parrucchiera e sartoria.
Beni mobili
Nel caso di acquisto di macchine ed attrezzature usate, ai sensi della citata norma 4 del Regolamento CE 448/2004, devono essere prodotte:
– una dichiarazione del venditore che attesti l’origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
– una dichiarazione di un perito iscritto all’albo professionale attestante che:
- il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell’azienda e sono conformi alle norme ed agli standard pertinenti.
Cumulabilità con altri incentivi
Si ritiene che i contributi in conto impianti e in conto interessi siano cumulabili con altri incentivi riconosciuti
- Come aiuti de minimis – entro il limite massimo di €. 200.000 per tre anni
- Con altre agevolazioni non considerate aiuti di Stato o aiuti de minimis, aventi a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, ed in particolare.
- Con il credito d’imposta del 6%, stabilito in sostituzione del superammortamento, ovvero
- Con il credito d’imposta del 40%, stabilito in sostituzione dell’iperammortamento (Industria 4.0)
Si ritiene che il cumulo non debba portare al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Questo è un concetto non molto chiaro se si tiene conto che le percentuali di aiuto concesse sono già stabilite nella misura massima consentita dalle normative europee. C’è comunque da considerare che poiché il beneficio del credito d’imposta viene assoggettato a tassazione, il suo ammontare viene di fatto ridotto.
Presentazione delle domande
Per l’ottenimento dei contributi è essenziale avere assunto un finanziamento bancario, in modo da completare la copertura del piano degli investimenti (in aggiunta al contributo in conto impianti del 40%). Il finanziamento agevolato non dovrebbe essere superiore alla percentuale del 60% calcolata sugli investimenti in beni strumentali, oltre alla parte riguardante le scorte. La particolare scelta della Regione di pretendere obbligatoriamente l’assunzione del finanziamento da parte delle imprese, per poter accedere all’incentivo, si può forse giustificare esclusivamente per il fatto che in questo modo la Banca sarà la prima a redigere una prima istruttoria sulla fattibilità dell’operazione, agevolando il compito del Gestore del Fondo Artigiancassa.
Artigiancassa, Gestore convenzionato sino al 31/12/2020, del Fondo di 15 milioni stanziato dalla Regione, deve predisporre la modulistica necessaria per accedere agli incentivi. Sino ad oggi le Banche finanziatrici non hanno ancora recepito questa nuova norma e pubblicizzano ancora quella vecchia che concedeva il contributo del 10%. Naturalmente già da subito ci si può rivolgere alle banche per richiedere il finanziamento dell’iniziativa, avviando l’iter per ottenere le agevolazioni.
La trasmissione della domanda all’Ente Gestore (da dimostrare con mail certificata o con il timbro postale di spedizione) dovrà avvenire entro sei mesi dall’erogazione del finanziamento, a pena di inammissibilità della stessa.
Alla domanda sarà allegata la documentazione relativa alle spese sostenute, che dovrà essere sostenuta non oltre i dodici mesi precedenti la data della domanda medesima. È evidente che le spese sostenute antecedentemente ai dodici mesi non saranno ammesse all’agevolazione.
Le domande saranno trasmesse (sembra dall’Ente Gestore) al Comitato Tecnico Regionale, appositamente deputato, il quale dovrà deliberare in merito alla concessione dei contributi con emissione di apposito Decreto, da emanare entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.
Buongiorno,
Posso sapere cortesemente, dove trovo la domanda per l’ottenimento della beneficenza e a chi presentarla?
Grazie
È necessario contattare Artigiancassa, verifichi sul loro sito.