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Il Decreto fiscale 2019 veicolato nel DL n. 119/2018 conv. in L. 136/2018, all’art. 10 – rubricato “Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica – introduce modifiche all’all’art. 1, co. 6, D. Lgs. 127/15, dopo il secondo periodo, disponendo che:

“Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 1, c. 1, DPR 100/98;
b ) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019”.

 

Poniamo il caso di un professionista con IVA trimestrale e soggetto a fatturazione elettronica, che ha emesso al 15 luglio una fattura relativa ad un incasso del 15 giugno.

In questo caso, si dovrà emettere fattura elettronica con data pari a quella di effettuazione dell’operazione (ovvero 15 giugno) e trasmettere tale fattura al Sistema di Interscambio. Ricordo che la fattura la si sarebbe dovuta trasmettere entro 10 giorni, per cui entro il 25 giugno. La sanzione da applicare è ridotta dell’80% (ovvero sarà dovuto solo il 20% della sanzione).

In pratica, si potrà pagare 50 euro in luogo dei 250 di sanzione piena previsti dal D. Lgs. 471/97. È possibile anche applicare il ravvedimento operoso, che consente di pagare 1/9 del minimo per la
regolarizzazione che avviene entro 90 giorni. Con il ravvedimento si può pagare la di sanzione 5,56 euro a fattura.

Si evidenzia che tale “possibilità riguarda solo la sanzione per il ritardo nell’emissione della fattura, non quella relativa alla regolare liquidazione IVA, che, invece, andrà pagata per intero (la sanzione è pari al 30%, in base all’art. 13, D.Lgs. 471/97)”.