Ai fini della detraibilità Irpef delle spese sostenute per medicinali veterinari, non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, ma è sufficiente lo scontrino parlante.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nella giornata di ieri la risoluzione n. 24/E, con cui fornisce alcune precisazioni sulle condizioni di detraibilità delle spese veterinarie.
Si ricorda che l’articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del Tuir prevede una detrazione Irpef del 19% delle spese veterinarie sostenute nell’anno fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. Questo limite è unico e vale indipendentemente dal numero di animali posseduti.
Per fare un esempio: a fronte di una spesa di 350 euro il contribuente può detrarre dall’Irpef lorda 41,97 euro [ (350 – 129,11 = 220,89) * 19%].
Le tipologie di spese ammesse alla detrazione sono quelle sostenute per:
- prestazioni professionali rese dal veterinario;
- medicinali veterinari prescritti dal veterinario (ex articolo 1 del D.Lgs. 193/2006);
- analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.
In relazione al punto 2. la risoluzione afferma che non è necessario conservare la prescrizione, a condizione che siano certificate da “scontrino parlante”, riportante il codice fiscale, la natura e la quantità dei medicinali acquistati.
Non è più, invece, necessaria la prescrizione medica. Non è rilevante dove sono stati acquistati i medicinali, essendo agevolabili anche quelli venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché autorizzate dal Ministero della salute.
Resta ferma, però, la condizione in base alla quale rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 15 del Tuir esclusivamente le spese sostenute per l’acquisto di farmaci.
Pertanto, precisa altresì il documento in commento, non sono detraibili le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, ancorché prescritti dal veterinario; ciò in quanto essi non possono essere considerati farmaci, bensì prodotti appartenenti all’area alimentare.
Fonti Risoluzione 24/E A.d.E.; Euroconference news;
Commenti recenti