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La Legge di bilancio 2020 ridefinisce le agevolazioni fiscali per le imprese finalizzate agli investimenti in beni strumentali e alla informatizzazione e automazione dei processi produttivi previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”.

In particolare, ai sensi del comma 185 della citata Legge di Bilancio, alle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Ricordo che per beni strumentali si intendono quelli che un’impresa utilizza per più anni, in quanto contribuiscono all’attività per un periodo superiore all’esercizio. Si pensi a un macchinario, un computer, accessori, attrezzature, ecc…

Chi può beneficiare del credito d’imposta

In ragione della circostanza che possono accedere al nuovo credito i contribuenti nazionali indipendentemente dal regime di determinazione del reddito, tra i soggetti potenzialmente beneficiari vi saranno non solo i contribuenti in regime forfetario ex lege n. 190/2014, ma anche altri soggetti che determinano il reddito con altri criteri forfetari o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi.

Ad esempio, potrebbero beneficiare dell’agevolazione anche gli imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismoe che si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito d’impresa di cui all’art. 5, comma 1, legge n. 413/1991, avendo cura di rammentare che tale regime è stato esteso alle attività enoturistiche dall’art. 1, commi 501 – 505, legge n. 205/2017 e, dalla stessa legge di Bilancio 2020, anche alle attività di oleoturismo.

Vi dovrebbero, altresì, rientrare anche i soggetti esercenti attività agricole che determinano il reddito d’impresa ai sensi degli articoli 56, comma 5, e 56-bis del TUIR e le persone fisiche e le società semplici, con riferimento all’attività agricola oltre i limiti previsti dall’art. 32 TUIR.

Sono invece escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi ad esclusione:

  • automobili;
  • fabbricati;
  • altri beni particolari, quali condotti, ferrovie e beni specifici che interessano pochissime imprese;

Credito d’imposta del 6% (ex superammortamento) – Per gli investimenti in beni materiali strumentali “ordinari”, il credito d’imposta è stabilito nella misura del 6%, sarà fruibile in 5 quote costanti di pari importo e potrà essere utilizzato a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni: quindi, in caso di bene entrato in funzione nel 2020, la prima quota del credito d’imposta sarà utilizzabile dal 2021, mentre il tetto massimo agli investimenti agevolabili ai fini della determinazione del credito d’imposta è fissato in 2 milioni di euro.

Credito d’imposta 40% o 20% | industria 4.0 – Gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016, per i quali il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni;

Credito d’imposta del 15% per software e servizi digitali – Gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, per i quali il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Cosa indicare in fattura

A fini di controllo, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e, in particolare, la norma stabilisce che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative.

In altri termini, per i beni materiali ex super-ammortizzabili le fatture dovranno contenere una dicitura, del tipo: “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 della Legge di bilancio 2020”.

Questo credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito, non porti al superamento del costo sostenuto.