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Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la versione aggiornata della guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, aggiornata con le novità introdotte dalla cosiddetta Manovra Correttiva 2017.

 

Sommario

 

 

La proroga

La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato al 31 dicembre 2017, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’IRPEF e dall’IRES) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

La proroga riguarda anche la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Dal 1° gennaio 2018 l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

*Novità dal 1° gennaio 2018

È stata invece prorogata al 31 dicembre 2021 la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Inoltre, per questi interventi sono riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, sarà possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

In cosa consiste l’agevolazione

La guida delle Entrate ricorda che l’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’IRPEF o dall’IRES ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Le detrazioni sono riconosciute per i seguenti interventi

      • Riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
      • Miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
      • Installazione pannelli solari
      • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, l’agevolazione è prevista anche per l’acquisto e la posa in opera:

      • delle schermature solari indicate nell’allegato M, del D.Lgs. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
      • di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Qual è la detrazione consentita

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:

      • 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
      • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 per interventi sulle singole unità immobiliari;
      • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
      • 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
      • 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media indicata nel Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Chi sono i soggetti che possono usufruirne

La guida delle Entrate ricorda che i soggetti che sono ammessi all’agevolazione sono:

      • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
      • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
      • le associazioni tra professionisti;
      • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Per il 2016, la possibilità di usufruire delle detrazioni spetta anche agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Dal 2017 al 2021, tali istituti possono usufruire, invece, solo delle maggiori detrazioni del 70 e 75%.

Sono, inoltre, ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:

      • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
      • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

L’ecobonus: quali sono le novità in arrivo

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto detrazioni più elevate per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali attraverso i quali si raggiungono determinati indici di prestazione energetica.

In particolare, la detrazione, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo, spetta nelle seguenti misure:

      • 70%, se gli interventi riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
      • 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Novità per il 2018

Se per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti su parti comuni condominiali, l’ecobonus, in base alle norme vigenti, sarà stabile fino al 31 dicembre 2021, per gli interventi sulle singole unità immobiliari la detrazione del 65% scadrà il prossimo 31 dicembre 2017. E dopo?

All’orizzonte si profila una rimodulazione dell’aliquota, in rapporto del risparmio energetico atteso: tanto più gli interventi saranno efficienti, tanto più alta sarà la misura della detrazione.

Altra modifica allo studio è di stabilire un massimale di spesa (attualmente invece sono fissati massimali di detrazioni).

Le novità dovrebbero essere inserite nella legge di Bilancio 2018, che dovrebbe prevedere anche la costituzione di un fondo garanzia per eco-prestiti per sostenere i piccoli consumatori nel realizzare interventi ad alto investimento iniziale.

Le FAQ dell’ENEA

Sul sito dell’ENEA sono state pubblicate una serie di risposte in materia di spese per la riqualificazione energetica di cui si riportano, nella tabella che segue, alcune di quelle ritenute più importanti: Link al sito ENEA

Cumulabilità con altre agevolazioni e IVA dovuta sugli interventi di riqualificazione

La guida dell’Agenzia delle Entrate ricorda che la detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio).

Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.

Gli adempimenti richiesti 

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario acquisire i seguenti documenti:

      • l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
      • l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio;
      • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del Decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007), se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari.

Asseverazione per interventi condominiali che consentono le detrazioni del 70 e 75%: per gli interventi riguardanti l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, la sussistenza delle condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

I documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:

copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A al “Decreto edifici” – D.M. 19 febbraio 2007)

Le modalità di pagamento

È previsto che i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “online”);

i contribuenti titolari di reddito di impresa sono, invece, esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:

      • la causale del versamento
      • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
      • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Documentazione da conservare

      • Certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato
      • La ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea
      • Le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
      • Per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa la copia del bonifico.

 

L’omessa comunicazione all’Enea non pregiudica il bonus

 

Secondo l’Amministrazione Finanziaria nel caso in cui non si rientri nei termini per effettuare la “remissione in bonis” l’omessa comunicazione all’ENEA comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale.

E’ invece di diversa opinione la Commissione Tributaria provinciale di Milano che, nella sentenza del 12 settembre 2017 n. 5287/2, si è espressa nello stesso senso della precedente sentenza del 10 marzo 2015 n. 853/19/15 della Commissione Tributaria regionale di Milano. Quest’ultima ha affermato che l’omesso invio della comunicazione all’ENEA entro i termini non pregiudica la spettanza del beneficio fiscale, tanto più che è stato dimostrato di aver eseguito i lavori e di averne sostenuto le spese.

Sposando questa tesi, evidentemente, all’omessa comunicazione all’ENEA si rende applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro prevista dall’art. 11 del D.Lgs 471/97 riguardante l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

 

La guida dell’Agenzia delle Entrate