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La manovra correttiva dei conti pubblici per il 2017 – D.L. 50/2017 (di seguito manovra) – è stata resa nota con la pubblicazione in G.U. del 24 aprile 2017.

Appena ho letto la Legge e i vari articoli pubblicati ho pensato “Ecco, l’ennesima beffa per il contribuente onesto!”.

Come si può pensare che l’introduzione di tutti questi nuovi adempimenti, che portano solo dei costi aggiuntivi alle imprese e ai cittadini, possano portare ad una riduzione dell’evasione fiscale, quella vera, da milioni di euro?!

Dicono che non ci sarà aumento della tassazione per le imprese ma poi inseriscono, solo nel 2017, queste novità:

  • Comunicazione delle liquidazioni IVA trimestrali – 4 comunicazioni annuali in più;
  • Spesometro trimestrale – 4 comunicazioni annuali in più;
  • Costo del visto di conformità per compensazioni oltre i 5.000 euro;
  • Riduzione dei tempi per la registrazione delle fatture d’acquisto;
  • Introduzione dello split payment per i professionisti
  • Annuncio dell’aumento dell’IVA dal 2018

Sono convinti che le imprese non sosterranno un costo per questi adempimenti? D’altronde è assodato che quando si parla di semplificazione lo è per il Fisco e mai per il contribuente.

 

Dopo questa breve ma doverosa premessa andiamo a descrivere quali sono le effettive novità annunciate

 

  1. Split payment ampliato ai professionisti
  2. Compensazioni oltre i 5.000 euro solo con il visto di conformità
  3. Riduzione dei tempi per la registrazione delle fatture di acquisto
  4. Aumento delle aliquote IVA dal 2018
  5. DURC dal momento della presentazione della richiesta di rottamazione delle cartelle
  6. Contratti di locazione brevi con cedolare secca dal 1 giugno 2017
  7. Riduzione dell’agevolazione ACE
  8. Chiusura delle liti pendenti con il fisco
  9. Ampliamento della disciplina del reclamo mediazione
  10. Modifica alla disciplina IRI.

 

1. Split payment ampliato anche ai professionisti

 

Viene eliminata l’attuale disposizione secondo cui lo split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (art. 17-ter, comma 2, D.P.R. n. 633/1972).

Questo comporterà al professionista che emette fattura verso la P.A. il 42% di liquidità in meno da poter spendere nell’immediato. E’ chiaro che comunque l’IVA va riversata, ma nel trimestre successivo e compensandola con gli acquisti. Questa mancanza di liquidità probabilmente porterà giovamento alle banche, che riceveranno una maggior richiesta di finanziamenti.

Vediamo una differenza numerica:

Prima dello Split Payment Con lo split payment
Onorario  € 10.000,00  € 10.000,00
Cassa di previdenza 4%  € 400,00  € 400,00
Imponibile IVA  € 10.400,00  € 10.400,00
IVA 22%  € 2.288,00  € 2.288,00
Totale Fattura  € 12.688,00  € 12.688,00
Ritenuta d’acconto 20%  € 2.000,00  € 2.000,00
Netto pagato  € 10.688,00   € 8.400,00 

 

2. Compensazioni oltre i 5.000 euro solo con il visto di conformità

 

Breve premessa: che cos’è il visto di conformità?

Il visto di conformità, conosciuto anche come “visto leggero”, è stato introdotto nel nostro sistema tributario dal decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.

Il visto di conformità, che può essere posto solo da un soggetto abilitato, è uno strumento che agevola l’Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell’esecuzione dei controlli. Il motivo principale è quello di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti.

Con l’apposizione del visto il Professionista si assume, assieme al contribuente, la responsabilità sull’irregolare compensazione dei crediti e dei debiti tributari. Come è facilmente comprensibile tale responsabilità dovrà essere remunerata con un ulteriore costo a carico del contribuente.

La manovra introduce una riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite al di sopra del quale, ai fini della compensazione, è necessario il visto di conformità.
La modifica incide sulle dichiarazioni dei redditi, sulla dichiarazione Irap nonché sull’Iva annuale.
Inoltre, viene introdotto l’obbligo dell’utilizzo del canale telematico fornito dall’Agenzia delle entrate per ogni tipologia di compensazione riguardante i soggetti titolari di partita Iva, indipendentemente
dall’importo, quindi non sarà più possibile utilizzare l’home banking per i pagamenti con delle compensazioni.
Si attende la conferma che le novità vadano applicate solo a decorrere dal 24 aprile 2017 – data di entrata in vigore della manovra – e quindi restano valide le precedenti compensazioni ( come peraltro previsto dallo Statuto del Contribuente L.212/2000) che abbiano già superato i predetti limiti.
L’ennesima “beffa” per il contribuente onesto riguarda l’utilizzo del credito per pagare le somme richieste che emergono dalle comunicazioni ricevute dall’Agenzia delle entrate. Tali importi si dovranno soltanto pagare senza possibilità di poterli compensare (aggiunto un periodo all’articolo 1, comma 422 della Legge 311/2004).

 

 

3. Riduzione dei tempi per la registrazione delle fatture di acquisto

 

Sono stati ridotti i termini per poter operare la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti.

L’art. 2 della manovra ha rivoluzionato l’art. 19 del D.P.R. 633/72, viene disposto che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA può avvenire, al più tardi, entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto in questione è sorto (quindi, nella generalità dei casi, ad es. per il 2016 entro il 28 febbraio 2017 – termine di presentazione della dichiarazione Iva per l’anno 2016).

Prima della modifica il contribuente aveva tempo 2 anni per poter detrarre l’IVA assolta sugli acquisti, in quanto l’art. 19 poneva come termine ” la presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo”, ad es. per il 2016 sarebbe stato entro il 30 aprile 2019. Come si nota i tempi sono stati notevolmente ridotti.

 

 

4. Aumento delle aliquote IVA dal 2018

 

L’articolo 9 del D.L. 50/2017 dispone l’innalzamento dell’aliquota Iva del 10%:

– all’11,5% nel 2018,

– al 12% nel 2019 e

– al 13% dal 2020.

L’aliquota Iva ordinaria subirà l’aumento del 3% (dal 22% al 25%) a partire dal 2018.

Poi essa verrà:

– dapprima innalzata al 25,4% nel 2019,

– poi ridotta al 24,9% nel 2020 e

– successivamente ancora aumentata al 25% dal 2021.

Il tanto temuto aumento dell’IVA si sta materializzando, sarà l’ennesimo duro colpo a tutti i cittadini che vedranno un aumento dei prezzi dei beni. Come è facile intuire comporterà un calo delle vendite. Si spera sempre che i futuri Governi correggano il tiro e scongiurino questo aumento.

6. Contratti di locazione brevi con cedolare secca dal 1 giugno 2017

 

Per i contratti di locazione brevi non superiori a 30 giorni, stipulati dal 1 giugno 2017, si applica la cedolare secca del 21%.

Lo prevede l’articolo 4 del D.L. 50/2017.

Dunque, possibilità di optare per la cedolare anche per le brevi locazioni, ovvero per quei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

La novità, si applica anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online (Airbnb, Booking ecc), dovranno trasmettere i dati relativi ai contratti in questione e conclusi per il loro tramite mediante apposita dichiarazione con sanzioni elevate in caso di omessa comunicazione.

Inoltre, per assicurare il contrasto all’evasione fiscale, i predetti soggetti, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti in questione dovranno, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi incassati all’atto dell’accredito. Ritenuta che sarà a titolo definito se il contribuente esercita l’opzione della cedolare secca oppure a titolo d’acconto nel caso in cui non sia esercitata l’opzione.

8. Chiusura liti fiscali pendenti: richiesta entro il 30 settembre 2017

 

L’articolo 11 del D.L. 50/2017 è relativo alla chiusura delle liti fiscali pendenti.

Sarà possibile definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, mediante il pagamento degli importi contestati di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo che sono calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’accertamento e quindi prima che il carico sia affidato all’Agente della riscossione, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora (la richiesta di definizione deve essere presentata entro il 30 settembre 2017).

In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse.

Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente, avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di adesione (da presentare entro il 30 settembre) il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Viene ammesso appunto il pagamento rateale con una dilazione massima di tre rate salvo il caso in cui gli importi dovuti non superano duemila euro.

Le controversie definibili non sono sospese, a meno che il contribuente non faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere dell’agevolazione sulle liti pendenti.

9. Ampliamento della disciplina del reclamo mediazione

 

Viene aumentato il limite al di sotto del quale è obbligatorio il reclamo-mediazione, passando dagli attuali 20.000 a 50.000 euro.

La novità si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 

Per tutte le altre novità non citate si allega il testo della legge: D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

 

 

 

Fonti: D.L. 50/2017, Quotidiano IPSOA, Commercialista Telematico.