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Introdotto un “codice identificativo” per individuare ogni immobile ricettivo

 

Il decreto crescita (DL n. 34/2019) ha introdotto importanti novità in materia di contrasto all’evasione nel settore delle locazioni brevi. Si ricorda che vengono definite “locazioni brevi” quei contratti di locazione, aventi durata massima di 30 giorni, che prevedono, accanto alla concessione in godimento dell’immobile, anche la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e pulizia.

Questi contratti possono essere stipulati anche attraverso degli intermediari immobiliari o di portali on line (booking, Airbnb, ecc…). Sui redditi derivanti da questi contratti è possibile applicare la cedolare secca, alla stregua di quanto avviene per le ordinarie locazioni di immobili abitativi. Il DL 50/2017, inoltre, ha riconosciuto l’obbligo in capo agli intermediari e ai gestori dei portali che intervengono nel pagamento dei corrispettivi, di operare in qualità di sostituti d’imposta una ritenuta in misura pari al 21%.

Pare tuttavia che questi interventi non abbiano portato i risultati attesi relativamente ai compensi non dichiarati.

Al fine di combattere le forme irregolari di ospitalità, il legislatore è intervenuto introducendo specifiche misure di contrasto all’evasione che si sostanziano nell’istituzione di una nuova banca dati delle strutture ricettive e delle locazioni brevi e nell’implementazione dello scambio dei dati relativi alle presenze nelle strutture, fra Ministero dell’interno e Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’art. 13-quater, comma 4 istituisce la banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, che potrà essere utilizzata anche per fini fiscali. Ciascun immobile inserito nella banca dati sarà identificato da un codice univoco (c.d. “codice identificativo”) che andrà utilizzato nelle comunicazioni inerenti all’offerta o alla promozione dei servizi all’utenza.

I titolari delle strutture, gli intermediari e i gestori dei portali telematici dovranno pubblicare detto codice identificativo in ogni comunicazione relativa all’offerta e alla promozione dell’immobile, pena l’applicazione di sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro.

Le modalità di realizzazione, gestione e accesso alla banca dati, così come le specifiche modalità di utilizzo della stessa per fini fiscali, nonché i criteri per la composizione del codice identificativo sono rimesse a due distinti decreti ministeriali che andranno emanati, rispettivamente, entro 30 ed entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (30 giugno 2019).

Il contrasto all’evasione passa, poi, anche attraverso una seconda misura. Come detto, infatti, il legislatore ha previsto che tutti i dati relativi alle generalità degli ospiti delle strutture ricettive, raccolti dalle questure per finalità di pubblica sicurezza (art. 109 del TULPS), andranno trasmessi anche all’Agenzia delle Entrate. La trasmissione andrà effettuata in forma anonima e aggregata per ciascuna struttura. I dati così raccolti dall’Amministrazione finanziaria, uniti a quelli già forniti dagli intermediari immobiliari, potranno essere utilizzati per l’analisi del rischio relativo alla correttezza degli adempimenti fiscali; inoltre, potranno anche essere condivisi con i comuni che hanno istituito l’imposta e il contributo di soggiorno.

Responsabilità solidale per le ritenute sulle locazioni brevi

Infine, l’art. 13-quater comma 1 del DL 34/2019 convertito ha introdotto uno specifico meccanismo di responsabilità solidale per l’effettuazione e il versamento delle ritenute sulle locazioni brevi, destinato ai soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo delle società di intermediazione immobiliare o di gestione di portali telematici, privi di stabile organizzazione o di rappresentanti fiscali in Italia, in assenza di nomina del rappresentante fiscale.

L’istituzione della banca dati, unita allo scambio di informazioni, dovrebbe consentire un pronto monitoraggio dell’attività di tutti gli immobili offerti su siti specializzati e piattaforme on line, costituendo un forte incentivo all’emersione dei redditi così prodotti.
Sotto altro aspetto, l’aumentare degli adempimenti legati alle locazioni brevi, assieme ai rischi evidentemente rafforzati di controlli e accertamenti per tutti coloro che non assoggettano a imposta i ricavi dell’attività ricettiva, dovrebbe fornire un forte incentivo per una maggior professionalizzazione nella gestione degli immobili, i quali verranno più facilmente affidati a intermediari specializzati, così aumentando, quantomeno negli auspici, la qualità dell’offerta in un settore centrale per l’economia italiana come quello turistico.

 

 

 

 

 

*Fonte Eutekne.it