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Entro il 1° gennaio 2021 gli esercenti sono obbligati ad adeguare i registratori di cassa per l’invio del codice relativo alla lotteria degli scontrini. Non sono previste sanzioni per la mancata comunicazione del codice, tuttavia il cliente può effettuare una segnalazione. Questo potrebbe comportare il rischio di verifiche da parte della guardia di finanza.

L’obbligo di adeguamento della cassa non sarà gratuito e ad oggi non risulta possibile richiedere il credito d’imposta per l’adeguamento, se già richiesto in passato sullo stesso registratore. Considerato il periodo, sarebbe stato opportuno un rinvio dell’obbligo o perlomeno l’erogazione di un contributo economico a fondo perduto per l’adeguamento dei registratori. 

È obbligatorio anche per i registratori di cassa già abilitati all’invio dei corrispettivi telematici, l’aggiornamento al nuovo tracciato e alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, in vigore dal 1° gennaio 2021. In pratica, anche i soggetti che avevano usufruito della proroga dovranno dotarsi di un registratore di cassa telematico, che invia automaticamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. 

 

COS’È LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

È una lotteria nazionale e gratuita che parte il 1° gennaio 2021 e che prevede estrazioni e premi settimanali, mensili  e annuali.
A partire dal 1° gennaio 2021 i tuoi normali acquisti – in contanti o senza – produrranno gratuitamente “biglietti virtuali” che ti consentiranno di partecipare alle estrazioni “ordinarie” ed alle estrazioni “zerocontanti”: se avrai pagato con strumenti di pagamento elettronico parteciperai ad entrambe.

L’esercente, nel momento in cui incassa il corrispettivo e rilascia lo scontrino (documento commerciale, non fiscale), ha l’obbligo di trasmettere i relativi dati (a fini fiscali) all’Agenzia delle entrate; gli stessi dati, se abbinati al codice lotteria dell’acquirente, consentono automaticamente la partecipazione alla lotteria.

È necessario che i consumatori, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio “codice lotteria” all’esercente.

 

Non è consentito partecipare per i seguenti acquisti:

  • gli acquisti di importo inferiore a un euro;
  • gli acquisti effettuati online;
  • gli acquisti destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
  • nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche;
  • sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.);
  • sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

 

Per maggiori dettagli e la generazione del codice si rimanda al sito ufficiale: https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/