SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
Proroga per i debiti verso le Pa
Slittano al 20 marzo 2020 tutti i pagamenti da effettuare nei confronti delle pubbliche amministrazioni scaduti il 16 marzo (articolo 60).
Sospensione versamenti settori maggiormente colpiti
Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile e del versamento IVA di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.
Sospensione versamenti contribuenti con fatturato inferiore 2 mln €
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo).
Sospensione cartelle di pagamento
Sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi.
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI
Indennizzo di 600 euro una tantum
Indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo interessa una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.
Fondo per il reddito di ultima istanza per gli esclusi dall’indennizzo
Istituzione di un fondo residuale, con una dotazione di 300 milioni di euro, per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.
Credito d’imposta negozi e botteghe per affitto mese di marzo
E’ riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1
Incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro
Per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta del 50% sull’importo speso, fino ad un massimo di 20.000 euro, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo.
Locazione pubblica di impianti sportivi
Sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale.
Assemblee societarie per l’approvazione dei bilanci 2019
In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
In deroga a quanto previsto dallo Statuto le assemblee si potranno svolgere utilizzando mezzi di telecomunicazione
Imprese agricole
L’anticipo dei premi PAC è aumentato al 70%.
Per far fronte ai danni diretti e indiretti vengono istituiti dei fondi per la copertura totale degli interessi passivi sui finanziamenti bancari. Rientrano nei de-minimis.
Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto (la norma parla del quarto) grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori
Sostegno finanziario alle imprese
Al fine si sostenere le attività, dietro apposita comunicazione, in relazione ai debiti nei confronti di banche o altri istituti di erogazione del credito, delle seguenti misure:
- Apertura di credito a revoca dei prestiti esistenti accordati a fronte di anticipi su crediti;
- Prestiti non rateali con scadenza prima del 30.09 vengono prorogati al 30.09 senza alcuna formalità
- Mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, canoni di leasing, vengono sospesi i pagamenti sino al 30.09, le imprese possono facoltativamente chiedere la sospensione solo della quota capitale.
L’impresa deve autocertificare la carenza di liquidità quale diffusione del coronavirus.
I crediti di cui sopra non devono essere stati certificati come crediti deteriorati (i quali già da prima non venivano pagati regolarmente).
La richiesta va presentata direttamente al finanziatore.
Fondo di garanzia PMI: per la durata di 9 mesi, verrà concessa una garanzia a titolo gratuito alle imprese per l’accesso al credito, con copertura sino all’80% di quanto richiesto.
Per la riassicurazione la percentuale è del 90% dell’importo già garantito dal Confidi o altri fondi.
Le banche possono, di loro iniziativa, sospendere i pagamenti delle rate, la garanzia verrà estesa per il medesimo periodo.
SOSTEGNO AI LAVORATORI
Cassa integrazione ordinaria e in deroga – FIS
Per i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa, il decreto prevede tre linee di intervento in materia di ammortizzatori sociali:
- cassa integrazione ordinaria ma conteggiata oltre i limiti di legge, anche per le aziende che stanno già utilizzando trattamenti di integrazione straordinari
- fondo di integrazione salariale rafforzato per aziende con più di 5 dipendenti anche per chi utilizza assegni di solidarietà
- cassa integrazione in deroga per le aziende non coperte dalle misure precedenti, quindi senza limitazioni nel numero di dipendenti.
Congedi parentali o voucher baby-sitter
I genitori dei bambini di età non superiore a 12 anni (limite non si applica per figli con disabilità di cui alla L. 104/92), hanno diritto ad un congedo specifico, non superiore a 15 giorni, ai quali verrà corrisposto il 50% dello stipendio. Anche il congedo è coperto da contribuzione figurativa.
Se un genitore è già in congedo in questo periodo, lo stesso viene convertito e non computato a titolo di congedo parentale (automaticamente).
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Per figli tra 12 e 16 non spetta il congedo, ma verranno versato i contributi figurativi e non possono essere licenziati.
In alternativa bonus baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 €, aumentato a 1.000 € per i dipendenti del settore sanitario.
I permessi 104 per assistere disabili
Il numero dei giorni di permesso è incrementato di ulteriori 12 giornate, per assistere propri congiunti o familiari per il mese di marzo e per quello di aprile. Questi giorni possono essere utilizzati dal lavoratore in unica soluzione o frazionati esattamente come già accade oggi secondo le stesse regole e gli stessi giustificativi oggi in vigore.
E i giorni si possono anche sommare: se un lavoratore prendesse ora 12 giorni a marzo e 12 giorni ad aprile potrà vedersi riconoscere 24 giorni no-stop e potrà recarsi ad assistere il parente disabile, producendo successivamente il giustificativo al datore di lavoro.
Premio ai lavoratori dipendenti
Per i dipendenti, con un reddito inferiore a 40 mila euro, spetta un premio nel mese di marzo di 100 euro da rapportare al numero dei giorni lavorati.
Lavoratori in quarantena
La quarantena è equiparata alla malattia e il trattamento economico è il medesimo
Lavoratori stagionali
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Lavoratori agricoli
Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600
euro. Sempre per i lavoratori agricoli sono stati prorogati i termini per la presentazione della domanda di disoccupazione al 1° giugno 2020.
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Sospensione contributi lavoro domestico
L’articolo 37 prevede la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Si tratta del pagamento della rata in scadenza il 10 aprile, che viene rinviato al 10 giugno 2020, senza sanzioni né interessi. Chi avesse già provveduto al pagamento non potrà avere il rimborso. Prevista, inoltre, la sospensione anche per i termini di prescrizione dei suddetti versamenti.
Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”
L’articolo 54 prevede che per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo “solidarietà mutui prima casa”:
- l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
- per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Un futuro decreto del Ministro dell’economia e delle finanze disciplinerà le misure di attuazione del presente articolo.
Erogazioni liberali per emergenza Coronavirus
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Reddito di cittadinanza e disoccupazione
Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza decretata per la durata di 6 mesi, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dal 17.03.2020 gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, e i relativi termini ivi previsti, le misure di convenzionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DIS-COLL, per i beneficiari di integrazioni salariali, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.
TERZO SETTORE
Prorogati i termini per l’adeguamento alle nuove disposizioni del codice Terzo Settore al 31.10.2020.
Sempre entro il 31.10.2020 possono essere approvati i bilanci in scadenza nel periodo dell’emergenza. ¡Anche gli Enti del terzo settore usufruiscono della sospensione dei versamenti tributari
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
L’indennità di 600 euro, è riconosciuta anche ai collaboratori sportivi, che non abbiano come negli altri casi altri contratti di lavoro dipendente. La domanda va presentata al CONI, acquisite e lavorate secondo ordine di presentazione.
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