Seleziona una pagina

Al via la Rottamazione-bis: con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017, entra in vigore il D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, che ripropone all’art. 1 “l’estensione della definizione agevolata dei carichi”.

Vediamo in breve, di che cosa si tratta.

Il D.L. n. 193/2016 (cd. “Collegato alla Legge di Bilancio 2017”) all’art. 6 ha introdotto la possibilità di procedere ad una definizione agevolata cd. “rottamazione” delle cartelle di pagamento di Equitalia e dell’ingiunzione di pagamento degli enti pubblici territoriali.

In generale è stata introdotta la possibilità di estinguere il debito risultante dalle cartelle di pagamento tramite il pagamento di quanto iscritto a ruolo a titolo:

  • di imposta;
  • di interessi di ritardata iscrizione a ruolo;
  • di aggio e di spese di notifica/procedure esecutive dovute all’Agente della riscossione.

La definizione agevolata è estesa a tutti i tributi o versamenti contributivi.

 

Soggetti ammessi

La definizione agevolata interessa la generalità dei contribuenti, indipendentemente che siano fiscalmente residenti in Italia o meno.

Quindi possono avvantaggiarsene:

  1. le persone fisiche, sia titolari di Partita IVA (imprenditori o lavoratori autonomi) che i privati;
  2. le persone giuridiche (società ed enti non commerciali);
  3. i contribuenti soggetti a procedure concorsuali;
  4. i contribuenti che rinunciano al contenzioso in corso;
  5. i contribuenti che già hanno una rateizzazione in corso;
  6. i contribuenti soggetti alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

 

Ambito oggettivo

È possibile estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse nei carichi, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive.

Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

  1. a) i ruoli con l’IVA all’importazione;
  2. b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  3. c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  4. d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  5. e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

 

Scadenze e Modalità di pagamento

Il contribuente, aderendo alla vecchia rottamazione, ha deciso se pagare in unica soluzione o a rate, fino ad un massimo di cinque.

Nel caso di pagamento rateale il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere comunque versato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018.

Quindi:

  • per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
  • per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

La norma prevede inoltre che, “in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme “dovute, la definizione non produce più i suoi effetti.

Pertanto dalla data di mancato pagamento, non essendo previsto l’istituto del ravvedimento operoso”:

  1. riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di definizione;
  2. i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto (incluse le sanzioni e gli interessi);
  3. l’agente della riscossione può procedere con l’attività di recupero coattivo delle somme che non potranno più essere oggetto di rateizzazione.

 

Nuova definizione agevolata

Il D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017 il legislatore, concede la possibilità, a chi non abbia eseguito i pagamenti in scadenza nei mesi di luglio e settembre, di poterli eseguire entro il 30 novembre 2017.

Nota bene: in tal caso, alla stessa data, dovrà essere pagata anche la terza rata in scadenza.

 

Viene anche prevista una “rottamazione-bis” per i seguenti soggetti:

  1. per i contribuenti che erano stati esclusi in precedenza, ossia coloro che al 24 ottobre 2016, avevano dei piani di dilazione in corso ma non avevano ottemperato al pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016;
  2. per i contribuenti con carichi tributari iscritti al ruolo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Diverse sono le modalità di accesso alla due possibilità sopra elencate.

In particolare:

1) riammissione per coloro che non hanno saldato le rate al 24 ottobre 2016: per accedere alla definizione agevolata i contribuenti dovranno presentare entro il 31 dicembre 2017 un’istanza all’agente della riscossione secondo la modulistica che sarà messa a disposizione entro il 31 ottobre 2017.

 

Inoltre dovranno pagare il debito secondo le seguenti modalità:

 

31 marzo 2018

Termine entro cui Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà i carichi affidati dagli Entri entro il 30 settembre 2017 per i quali non risulta notificata la relativa cartella di pagamento

15 maggio 2018

Termine ultimo per presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata

30 giugno 2018

Termine entro cui Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione agevolata 2017

31 luglio 2018

Termine ultimo per pagare la prima o unica rata

30 settembre 2018

Termine ultimo per pagare la seconda rata

31 ottobre 2018

Termine ultimo per pagare la terza rata

30 novembre 2018

Termine ultimo per pagare la quarta rata

28 febbraio 2019

Termine ultimo per pagare la quinta e ultima rata

 

Nota bene: è importante sottolineare che non rileva la data di notifica della cartella di pagamento al contribuente ma la data in cui l’ente creditore ha affidato il carico all’agente della riscossione.

 

Se il contribuente è interessato alla definizione agevolata deve presentare apposita istanza di dilazione entro il 15 maggio 2018 secondo i modelli che l’agente della riscossione metterà a disposizione entro il 31 ottobre 2017.

Entro il 30 giugno 2018, l’Agente comunicherà gli importi dovuti i cui pagamenti potranno avvenire:

  1. in unica soluzione entro il 31 luglio 2018;
  2. in un numero massimo di cinque rate da pagare rispettivamente nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

 

Termini per la riammissione

 

31 dicembre 2017

Termine per presentare la richiesta di regolarizzazione

31 marzo 2018

Termine entro cui Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle rate scadute da versare in un’unica soluzione per regolarizzare le istanze respinte

31 maggio 2018

Termine ultimo per versare le rate scadute in un’unica soluzione per poter accedere ai nuovi benefici per le istanze respinte

31 luglio 2018

Termine entro cui Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione agevolata

30 settembre 2018

Termine ultimo per pagare la prima o unica rata

31 ottobre 2018

Termine ultimo per pagare la seconda rata

30 novembre 2018

Termine ultimo per pagare la terza rata o ultima rata

 

Estensione dei termini

Chi non ha pagato la prima (o unica) rata prevista a luglio o quella di settembre 2017 può mettersi in regola senza perdere i benefici previsti dalla definizione agevolata, pagando quanto previsto entro il 30 novembre 2017, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per pagare si devono utilizzare i bollettini ricevuti dall’agente della riscossione con la comunicazione delle somme dovute.

 

30 novembre 2017

Termine ultimo per pagare le rate in scadenza il 30 luglio, il 30 settembre, il 30 novembre

30 aprile 2018

Termine ultimo per pagare la rata in scadenza il 30 aprile 2018

30 settembre 2018

Termine ultimo per pagare la rata in scadenza il 30 settembre 2018

 

Sul sito dell’Agenzia della riscossione troverete tutti i moduli Vai al sito