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Nozione

L’esercizio dell’attività di collaboratore deve essere occasionale, senza requisiti di professionalità e di prevalenza.

Il lavoratore occasionale svolge a favore di un committente un’opera o un servizio senza alcun vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con la struttura organizzativa e l’organizzazione funzionale del committente.

 

Quali sono i segni distintivi

  • Non è richiesto il contratto in forma scritta
  • Assenza di coordinamento tra l’attività del committente e quella del lavoratore
  • Mancanza di inserimento funzionale nell’attività del committente
  • Lavoro a carattere episodico e quindi mancanza di professionalità

 

 

Tipologie di lavoro occasionale previste dal Job Act
Tipologia contrattuale Riferimento fiscale Riferimento contributivo

Riferimento normativo

Prestazione di lavoro autonomo occasionale dalle quali deriva un reddito complessivo annuo fino a € 5.000,00 Redditi diversi (art. 67, comma 1, lett.l, TUIR)

Ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/1973

Nessuna contribuzione dovuta se il reddito non è superiore a 5000 euro Art. 2222 c.c.
Prestazione di lavoro autonomo occasionale dalle quali deriva un reddito complessivo annuo fino a € 5.000,00 Redditi diversi (art. 67, comma 1, lett.l, TUIR)

Ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/1973

Contributo dovuto alla gestione separata INPS per il reddito eccedente € 5000,00 Art. 2222 c.c.
Prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite massimo di € 7000 di reddito annuo e di € 2000 in caso di impresa commerciale e/o studio professionale Nessuna ritenuta art.72, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003 Contributo dovuto alla gestione separata INPS

Contributo dovuto all’Inail

Artt.70 e segg., D.Lgs. n. 276/2003

 

 

Libretto di famiglia e contratti di prestazione occasionale PREST.O

 

Libretto di famiglia

 

Ambito di applicazione

Le persone fisiche, non esercitanti attività professionale o d’impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali mediante l’acquisto del Libretto di Famiglia.

Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro; tali titoli sono utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad  un’ora.

Il libretto di famiglia può essere acquistato attraverso la piattaforma informatica INPS, ovvero presso gli uffici postali. Con il libretto di famiglia si provvede al pagamento delle prestazioni occasionali rese da uno o più prestatori per:

  • piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini ed alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

Mediante il Libretto di Famiglia è erogato, secondo le modalità di cui all’art.54 bis, il contributo di cui all’art. 4, comma 24, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

Valore

Ogni titolo contenuto nel libretto di famiglia ha valori pari ad € 10,00

In tale somma sono compresi:

  • la contribuzione alla gestione separata INPS (€ 1,65 ),
  • il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (€ 0,25),
  • il finanziamento degli oneri gestionali (€ 0,10),

per un totale di 2 euro.

Il valore netto del titolo di pagamento è  pari a € 8,00.

 

Contratti di prestazione occasionale PREST.O

Ambito di applicazione

È un contratto attivabile e gestito esclusivamente attraverso la piattaforma informatica INPS. In tal senso si garantisce la tracciabilità dei compensi, senza passaggio di contanti e la regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa del lavoratore.
Ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore dovrà versare, attraverso la piattaforma informatica INPS, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni.

L’1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

 

Soggetti che possono attivare PREST.O

  • micro-imprese con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato,
  • professionisti,
  • associazioni ed enti non profit,
  • amministrazioni pubbliche

 

Limiti del compenso per ciascun utilizzatore

Ciascun utilizzatore può attivare nell’anno civile uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo:

  • non superiore a € 5.000,00 netti per la generalità dei contratti
  • € 6.666,00 per i contratti con pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito.

 

Limiti del compenso per ciascun prestatore

Ciascun prestatore può sottoscrivere in un anno civile uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo non superiore a € 5.000 netti.

Sono computati in misura pari al 75% del loro importo, ai fini del valore complessivo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese da pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito.

Tra un singolo utilizzatore e un singolo prestatore  il valore  delle prestazioni che possono essere   rese non  devono essere di importo superiore a € 2.500,00 nell’anno civile.

 

Compenso orario

Per la generalità dei contratti: € 9,00 netti; € 12,37 lordi

Il compenso non può essere inferiore a € 36,00 per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata.

Nel settore agricolo il compenso è pari all’importo della retribuzione oraria delle relative prestazioni di natura subordinata e delle prestazioni di natura individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Contributi assicurativi

Sono interamente a carico dell’utilizzatore:

  • la contribuzione alla Gestione separata, nella misura del 33% del compenso;
  • il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5% del compenso.

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale

 

MODALITA’ OPERATIVE PER ACCEDERE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Registrazione Per l’accesso alle prestazioni gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario abilitato (Commercialista o Consulente del Lavoro), all’interno di un’apposita piattaforma informatica gestita dall’INPS.

Esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto Famiglia, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un Ente di patronato di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152

Tracciabilità delle prestazioni di lavoro occasionale Per poter pagare le prestazioni rese, le aziende e i  professionisti effettueranno i pagamenti all’INPS, utilizzando il modello F24, senza  poter compensare eventuali crediti contributivi o fiscali.
Comunicazione preventiva Tutti gli utilizzatori con l’esclusione delle famiglie. che sono tenuti a trasmettere, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o dei servizi del contact center, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni :

  • i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • l’oggetto della prestazione;
  • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
  • il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata (fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo)

L’INPS, ricevuta la dichiarazione dell’utilizzatore, invierà mediante sms o per email al prestatore una segnalazione d’allarme anti abusi di contestuale notifica della dichiarazione del “datore di lavoro”.

Il prestatore a sua volta  avrà un suo “profilo” sul portale INPS per poter accedervi e confermare l’avvenuto lavoro reso, in modo  che  l’utilizzatore non potrà più effettuare la revoca.

Revoca della comunicazione Se la prestazione lavorativa non ha luogo, l’utilizzatore di prestazioni, mediante il contratto di prestazione occasionale è tenuto a comunicare la revoca entro i tre giorni successivi rispetto a quello programmato per lo svolgimento della prestazione.

In mancanza della revoca, l’INPS provvede comunque  al pagamento al lavoratore delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi al prestatore il giorno 15 del mese successivo.

In caso di revoca simulata  il prestatore ,informato per sms o mail dall’INPS, accedendo al proprio profilo sul portale dell’Istituto, può confermare che la prestazione è stata effettivamente resa e, quindi, impedire la revoca da parte dell’utilizzatore.

Pagamento prestazioni rese ambito libretto famiglia e contratto “PREST.O.” L’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa.

Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore.

Accredito dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi Attraverso la piattaforma informatica , l’INPS provvede all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore; entro il il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno trasferisce all’INAIL, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché  i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
Superamento dei limiti In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Violazione degli obblighi di comunicazione e dei divieti di cui al comma 14 Si  applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.