Da oggi sono operative le nuove tutele per i lavoratori autonomi e la disciplina dello smart working (lavoro agile). Nella giornata di ieri è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 22 maggio 2017, n. 81, approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 10 maggio e contenente le “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
Vediamo quali sono le tutele e le novità introdotte per i professionisti e per gli autonomi
clausole abusive nei contratti
Le nuove disposizioni considerano abusive e disconoscono ogni effetto delle clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento;
Deducibilità delle spese di formazione
Una delle novità più interessanti riguarda il riconoscimento della totale deducibilità dei costi per l’aggiornamento professionale entro il limite dei 10 mila euro annui. Coperti le spese per master, corsi di formazione, costi di iscrizione a congressi e convegni. Si potranno inoltre detrarre le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal professionista e riaddebitate al committente;
Appalti pubblici anche per i professionisti
Si aprirà la possibilità di partecipare a bandi e ad appalti pubblici per incarichi di consulenza o ricerca, sia per bandi italiani che esteri;
Parificazione di maternità e malattia
Le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata potranno avere l’indennità di maternità per i due mesi antecedenti e i tre mesi successivi al parto, allineando la tutela con le professioniste iscritte ad Albi.
La nuova legge dispone inoltre che la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.
Lavoro agile (smart working)
Il “lavoro agile” è una nuova “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato” svolto in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Allo smart working si accede tramite accordo scritto delle parti. Il lavoratore ha diritto al medesimo trattamento economico riconosciuto agli altri dipendenti che svolgono le loro mansioni all’interno dell’azienda, e alla stessa copertura assicurativa.
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