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Cosa consegno al cliente quando esce dal locale, nel caso in cui mi chieda la Fattura Elettronica?

Questo è il quesito che mi è stato posto da molti miei clienti. Sino a ieri avevo consigliato, in attesa di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, di consegnare una fattura proforma, una sorta di promemoria, da rilasciare al cliente con specifica “segue fattura elettronica”.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce questo dubbio nelle FAQ pubblicate ieri sul proprio sito, suggerendo agli esercenti commercio al dettaglio una duplice soluzione:

  1. se si sceglie l’emissione della fattura differita, il cedente potrà emettere una ricevuta o uno scontrino fiscale, che costituiranno documenti equipollenti al DDT; i corrispettivi certificati da ricevuta o scontrino, che siano stati successivamente fatturati, dovranno essere “scorporati” dal totale giornaliero;
  2. se si sceglie di emettere fattura immediata, trasmettendo il documento al SdI entro il termine per la liquidazione periodica, potrà essere rilasciata un’apposita quietanza(ai sensi dell’art. 1199 c.c.), che non assume rilevanza fiscale o, in alternativa, una stampa cartacea della fattura o della ricevuta del POS. Anche in questa circostanza, però, si potrebbe optare per il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, che dovrebbero poi essere scorporati dall’ammontare giornaliero dei corrispettivi.

Sul punto l’Amministrazione finanziaria fornisce ulteriori chiarimenti. In primis, atteso che, qualora il cliente sia un consumatore finale, l’esercente sarà comunque tenuto a consegnare una copia “analogica o elettronica” della fattura (salvo rinuncia dello stesso cliente), nel caso di “discordanza dei contenuti” fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa sono considerati validi i dati riportati nel documento digitale, salvo prova contraria.
Viene, infine, sottolineato che laddove la e-fattura sia preceduta dal rilascio dello scontrino o della ricevuta, i relativi estremi identificativi dovranno essere riportati nel documento, all’interno del blocco informativo “AltriDatiGestionali”.

Con riferimento alle fatture differite è stato precisato che i DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Il soggetto passivo che decidesse di allegare i documenti di trasporto alla fattura potrebbe, da un lato, beneficiare della possibilità di usufruire del servizio gratuito di conservazione elettronica dell’Agenzia, ma dovrebbe porre particolare attenzione, dall’altro, a non superare i limiti dimensionali del singolo file fattura, pari a 5 MB, oltrepassati i quali il documento verrebbe scartato.

FAQ sulle cooperative agricole

Altro tema delicato oggetto delle risposte del 21 dicembre concerne le cooperative agricole che emettono le fatture per conto dei soci ai sensi dell’art. 34 comma 7 del DPR 633/72. Per rispettare la progressività dei documenti, l’Amministrazione finanziaria suggerisce l’emissione delle fatture con una distinta numerazione per ogni socio conferente.

 

Link alle FAQ