Indennità mesi di aprile e maggio
Sono state rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020.
Indennità aprile 2020: è previsto un importo, come per il mese di marzo, di 600 euro in favore dei medesimi soggetti già beneficiari dell’indennità di marzo. Per i soggetti che l’hanno già ricevuta per marzo l’erogazione sarà automatica.
Indennità maggio 2020: verrà erogata solo ad alcune delle categorie e con importi variabili. E’ previsto un importo di 1.000,00 euro per:
• collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
• lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
• lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020.
Per le altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.
Contributo a fondo perduto
A imprese e professionisti con ricavi o compensi, nel 2019 non superiori a € 5 milioni spetta un contributo a fondo perduto, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 (rileva la data di effettuazione dell’operazione ai fini IVA) sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale, variabile a seconda dell’ammontare dei ricavi alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello del mese di aprile 2019.
Le percentuali sono:
- 20% soggetti con ricavi 2019 < 400 mila euro
- 15% soggetti con ricavi 2019 > 400 mila euro ma < 1 milione
- 10% soggetti con ricavi 2019 > 1 milione euro ma < 5 milioni
L’ammontare del contributo è comunque riconosciuto, per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi da quest’ultime.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF e IRES, non rileva altresì ai fini del rapporto previsto per le spese generali e gli interessi passivi deducibili (IRPEF e IRES) e non concorre alla formazione del valore della produzione netta IRAP
Per la richiesta andrà presentata una domanda telematica all’Agenzia delle Entrate con modalità che verranno stabilite dall’Agenzia con apposito provvedimento.
Lavoratori domestici: è previsto un’indennizzo di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio. L’indennità, erogata dall’INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro.
Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
Versamento IRAP
Le imprese, con un volume di ricavi nel 2019 non superiore a € 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019, questo significa che avrà un aiuto concreto solo chi nel 2019 ha incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018.
Ecobonus, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
L’aliquota di detrazione spettante a fronte dei seguenti specifici interventi con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 viene incrementata al 110%, per i seguenti lavori:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di mìcrocogenerazione (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito);
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore ( detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici). La fruizione della detrazione prevede 5 rate di pari importo
La detrazione non spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
Il contribuente avente diritto alle detrazioni c.d. bonus casa, sismabonus, ecobonus, bonus facciate, per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, può optare, alternativamente:
- per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito;
- per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti
Cessione del credito e sconto in fattura
Il contribuente avente diritto alle detrazioni c.d. bonus casa, sismabonus, ecobonus, bonus facciate, per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, può optare, alternativamente:
- per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito;
- per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti
Credito d'imposta per i canoni di locazione e affitto d'azienda degli immobili strumentali
A imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a € 5 milioni nel periodo d’imposta precedente spetta un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito d’imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
Alle strutture alberghiere e agrituristiche il credito spetta indipendentemente dal volume dì ricavi e compensi registrato nel periodo d’ imposta precedente.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’ imposta precedente
Fino al 31 dicembre 2021, il contribuente avente diritto ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, può optare, per la cessione anche parziale degli stessi crediti d’imposta ad altri soggetti.
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
Per le spese necessarie alla riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico spetta un credito di imposta del 60% delle spese (fino a € 80 mila) sostenute nell’anno 2020
Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione
A imprese e professionisti, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore, spetta un credito d’imposta del 60% delle spese (fino a € 60 mila) sostenute fino al 31 dicembre 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione
Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per l'emergenza epidemiologica
Alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, si applica l’aliquota IVA del 5%. Le cessioni di tali beni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta senza calcolo del pro-rata IVA.
Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi
I termini per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio, sono prorogati dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Da segnalare che, è prorogato il versamento delle rate in scadenza nei periodi di marzo, aprile e maggio, se nella rateazione sono presenti rate in scadenza a giugno, queste ultime vanno pagate.
Rimessione in termini e sospensione versamento importi richiesti a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni
Rimessione nei termini per i contribuenti in relazione ai pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata. I versamenti di cui sopra possono essere effettuati:
- in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
- in 4 rate mensili, di pari importo, a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ogni mese
Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
Prorogata fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni ex art. 2 c. 6 D.Lgs. 127/2015 agli operatori che non sono in grado di dotarsi, entro il termine originale del 1° luglio 2020, di un registratore telematico o di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’AE. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’AE i dati dei corrispettivi giornalieri
Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero crediti d'imposta
Proroga al 16 settembre 2020 per il versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l’art. 15 D.Lgs. 218/97.
La sospensione si applica agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e degli accertamenti
E’ stato differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.
Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali. La proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020. Viene disposto l’invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, prevedendo altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi
Ampliamento platea contribuenti con Mod. 730
Per il 2020, si prevede la possibilità di presentazione del Mod. 730 nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Tax credit vacanze
Per il 2020 alle famiglie con ISEE non superiore a € 40.000 spetta un bonus di €500 (€ 300 le famiglie composte da due persone; €150 euro per i singoli), da utilizzare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 nelle strutture ricettive come alberghi, agriturismi e bed & breakfast.
Condizioni: spese sostenute in un’unica soluzione, certificate da fattura elettronica o documento commerciale dal quale si evince il codice fiscale, pagamento diretto senza l’ausilio di intermediari (booking, airbnb, agenzie, ecc).
Il credito è fruibile per l’80% come sconto sul corrispettivo e il 20% come detrazione d’imposta.
Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione o cedibile a terzi (propri fornitori o istituti di credito).
Esenzioni IMU per il settore turistico
Viene abolito il versamento della prima rata IMU in scadenza al 16 giugno 2020, a condizione che i possessori siano anche gestori delle attività, per:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (es. agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast)
Esonero TOSAP per i pubblici esercizi
I pubblici esercizi, titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e dal relativo canone
Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari
Per il 2020, il credito di imposta viene concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati entro il limite massimo di € 60 milioni
Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno
Per le regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) è prevista una maggiorazione della misura del credito (in via ordinaria, 12%) al:
- per le grandi imprese con almeno 250 dipendenti e con fatturato di € 50 milioni o un totale di bilancio di € 43 milioni, 25%;
- per le medie imprese con almeno 50 dipendenti e con fatturato di € 10 milioni, 35%;
- per le piccole imprese con meno di 50 dipendenti e con fatturato o un totale di bilancio non superiore a € 10 milioni, 45%
Misure per incentivare la mobilità sostenibile
Chi lo può richiedere: residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, capoluoghi di provincia, città metropolitane e più in generale nei comuni con più di 50.000 abitanti.
Quanto vale e per cosa: Il 60% della spesa complessiva sostenuta con un massimo di 500 euro per l’acquisto di biciclette anche a pedalata assistita e veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, monopattini, hoverboard e mono-ruota. Il buono vale anche per l’uso di servizi di mobilità condivisa (sharing) a uso individuale esclusi quelli con autovetture.
Periodo di validità: per acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Può essere chiesto una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste.
Come ottenerlo: Per ottenere il contributo basterà conservare il documento giustificativo di spesa (fattura) e, non appena sarà on line, accedere tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) sull’applicazione web che è in via di predisposizione da parte del Ministero dell’ambiente e accessibile anche dal suo sito istituzionale.
Alternativamente alla procedura a rimborso, una volta che l’applicazione sarà operativa (entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale) il buono mobilità potrà essere fruito attraverso un buono spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull’applicazione web. In pratica gli interessati dovranno indicare sulla piattaforma il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa elettronico da consegnare ai fornitori autorizzati, insieme al saldo a proprio carico, per ritirare il bene o godere del servizio individuato.
Mi riferisco all’indennizzo di 500,00 euro , per ciascun mese di Aprile e Maggio, previsto per i Lavoratori domestici.
Se il contratto di lavoro,al 23/02/2020,supera le 25 h. settimanali ed il lavororatore non e’ convivente,chiedo se spetta l’indennizzo di cui sopra, anche quando non ci sia stata una riduzione del 25% dell’orario complessivo di lavoro.
L’art. 85 del DL34/2020 tra i requisiti non parla di riduzione di orario complessivo di lavoro, specifica che per poter beneficiare della misura il lavoratore non deve risultare:
– convivente con il datore di lavoro;
– titolare di pensione, ad eccezione dell’assegno di invalidità;
– titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
– nessun componente del nucleo deve essere percettore del reddito di cittadinanza;
– l’indennizzo in questione non è cumulabile con altri indennità covid-19;
Il riferimento normativo che hai richiamato ,fuga ogni dubbio.Grazie.