Nel decreto, che entra in vigore da domani 23 marzo e sarà valido sino al 3 aprile, viene chiarito quanto anticipato dal Presidente del Consiglio: chiuse tutte le attività non strategiche, aperti servizi essenziali e supermercati.
Nel decreto, viene specificato che sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto:
– Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020 (prediligendo smart working e a porte chiuse).
– Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.
– Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020. Ricordo che il dpcm, a riguardo diceva: Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Quindi, per le attività commerciali al dettaglio vale quando in vigore sino ad oggi: commercio generi alimentari, tabacchi, ferramenta, edicole, farmacie, ottici, combustibili per uso domestico (pellet, ecc…), lavanderie, pompe funebri, commercio animali domestici.
Per i servizi di ristorazione, pizzerie, pub vale quanto specificato nel DPCM 11 marzo, per cui possono effettuare consegna a domicilio.
Non possono lavorare le imprese edili.
Qui sotto i link alla norma:
dpcm 22 marzo 2020
allegato 1
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