Aggiornamento Legge di Bilancio 2021
L’art. 1 commi 171-172 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2022, senza alcuna modifica alla disciplina agevolativa, il credito d’imposta di cui all’art. 1 commi 98 ss. della L. 208/2015, riconosciuto alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi indicati nel comma 99 facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Aggiornamento del 2 gennaio 2018
Con il Provvedimento n. 306414 dello scorso 29 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha adeguato il modello di comunicazione per fruire del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (la precedente versione era stata approvata lo scorso 14 aprile). Il nuovo modello sarà utilizzabile a partire dall’11 gennaio 2018.
Il Provvedimento recentemente pubblicato adegua il modello per la fruizione del credito di imposta alla recente normativa UE: infatti, il Regolamento UE 2017/1084 della Commissione Ue ha modificato i regimi agevolativi a livello regionale, quali il bonus Mezzogiorno.
Le modifiche apportate prevedono:
- la soppressione della disposizione che escludeva dal campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale i beneficiari che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti agli investimenti, avevano chiuso una stessa attivitào un’attività analoga nel SEE (Spazio Economico Europeo) o che avevano concretamente in programma di farlo entro 2 anni dal completamento dell’investimento;
- l’introduzione di una nuova disposizione che obbliga il beneficiario che presenta domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti a confermare che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto nei due anni precedenti la domanda di aiuto ed a impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto.
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Articolo del 1 marzo 2016
La legge di stabilità per il 2016 ha introdotto un credito d’imposta per le imprese del mezzogiorno, tra cui anche la Sardegna.
Facciamo un po’ di chiarezza su cosa sia il credito d’imposta, a chi spetta il beneficio e come lo si ottiene.
Cos’è il credito d’imposta
Possiamo vederlo come un buono sconto che l’impresa può utilizzare nei confronti dello Stato al momento del pagamento delle imposte. Può essere utilizzato per compensare debiti, diminuire le imposte dovute e, se ammesso, chiederlo a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi (in questo caso il rimborso non è ammesso).
A chi spetta il beneficio e come funziona
- Alle imprese di piccole dimensioni per investimenti sino a 1,5 milioni
- Alle imprese di medie dimensioni per investimenti sino a 5 milioni
- Alle imprese più grandi per investimenti sino a 15 milioni
La mia è una piccola, media o grande impresa? Ecco la risposta!
Chi sono i beneficiari e gli esclusi
Possono beneficiarne tutte le imprese a prescindere dalla natura giuridica, dimensioni o regime contabile.
Sono esclusi i soggetti che operano nei seguenti settori: industria siderurgica, carbonifera, costruzione navale, fibre sintetiche, trasporti.
Inoltre sono escluse le imprese in stato di difficoltà, come stabilito dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01), la cui definizione di imprese in difficoltà è la seguente:
Allegato n.3 – Definizione di imprese in difficoltà
S.R.L. – abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta negli ultimi 12 mesi;
Società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel costo degli ultimi dodici mesi
Indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza
Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un’impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste dalla lettera c) del primo comma.
Come si beneficia del credito d’imposta
I soggetti beneficiari, prima di fruire del credito, dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione.
Quali sono i beni che entrano nell’agevolazione
Nello specifico, il citato Regolamento definisce
1) investimento iniziale (punto 49):
– un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
– l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un’impresa.
2) investimento iniziale a favore di una nuova attività economica (punto 51):
– un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
– l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione;
La concessione dell’agevolazione spetta solo agli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi per le seguenti tipologie di interventi:
- la realizzazione di un nuovo stabilimento;
- l’estensione di uno stabilimento già esistente;
- la diversificazione produttiva di uno stabilimento;
- la variazione complessiva del processo produttivo di uno stabilimento già esistente;
- la riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso in caso di mancata acquisizione.
Come si determina il credito d’imposta
L’importo viene calcolato sulla parte del costo complessivo eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta.
Sull’importo così determinato potrà essere calcolata la percentuale di agevolazione, pari a:
- 20% per le piccole imprese;
- 15% per le medie imprese;
- 10% per le grandi imprese.
Inoltre, viene prevista l’estensione, ai datori di lavoro privati dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato dell’anno 2017
Facciamo un esempio per attività quali Alberghi, ristoranti, bar e affini
- Acquisto impianto specifico per un totale di 10.000 €.
- Coefficiente di ammortamento 12 % – relativa quota per il 2016 600 € (il primo anno si deduce la metà della quota).
- Residuo 10.000 – 600 = 9.400 euro.
- Credito d’imposta per una piccola impresa è pari a 1.880 €, pari al 20 % di 9.400 €.
- Il credito di imposta sarà concesso nei limiti e alle condizioni previsti Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.
Alle imprese agricole attive nella produzione primaria, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, l’agevolazione sarà concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.
Cumulabilità
La norma prevede espressamente che il credito d’imposta non è cumulabile con aiuti “de minimis”, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
Come si utilizza il credito d’imposta
Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione e nelle dichiarazione dei redditi successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il bonus non è soggetto all’ordinario limite di utilizzo di 250.000 annui previsto dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008). Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24. La compensazione potrà essere fruita a decorrere dal periodo di imposta in cui è stato effettuato l’investimento.
Fonti. Legge di stabilità 2016, www.ipsoa.it, www.commercialistatelematico.com, www.leggioggi.it.
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