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Aggiornamento del 30 marzo 2017

Con il provvedimento n. 62015 e la risoluzione n. 42 del 30 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce le ultime disposizioni attuative in merito al credito d’imposta in favore delle persone fisiche per le spese sostenute nell’anno 2016 ai fini dell’installazione di sistemi di video sorveglianza di cui all’art. 1, comma 982 della L. 208/2015.

Lo stesso provvedimento stabilisce che la quota percentuale del credito spettante per le spese sostenute nell’anno 2016 è pari al 100% dell’importo richiesto, risultante dalle istanze validamente presentate fino al 20 marzo.

 

Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il software di compilazione, nella versione 1.0.0, da utilizzare per usufruire del credito d’imposta per le spese di videosorveglianza, allarme e vigilanza previsto dalla legge di stabilità 2016.

 

L’articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede, per l’anno 2016, un credito di imposta per le spese sostenute dalle persone fisiche non nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Ossia un credito d’imposta per le famiglie che nelle proprie abitazioni istallano telecamere o sottoscrivono contratti con agenzie di sorveglianza.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura percentuale determinata sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e il credito d’imposta complessivamente richiesto. Ci sarà maggior chiarezza con la pubblicazione del software da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per le spese sostenute in relazione agli immobili adibiti promiscuamente sia all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, si pensi per esempio al Commercialista che ha lo studio in casa, il credito d’imposta spetta nella misura del 50 per cento (ora 100 per cento).

 

Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione presentando il modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

 

Per i dettagli consulta il provvedimento n. 33037.

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