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Sommario

Mini IRES al 15% per le imprese che investono e assumono.

La disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF.

Iper ammortamento anche nel 2019, con ultrattività sino al 2020.

Saldo e stralcio: come definire i debiti dei contribuenti in difficoltà economica.

L’estromissione dell’immobile strumentale dell’impresa individuale.

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

 

Mini IRES al 15% per le imprese che investono e assumono

 

I soggetti IRES (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. e cooperative) possono applicare l’aliquota IRES del 15 per cento, in luogo di quella del 24 per cento, alla quota di utili destinati:

  • agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi
  • e all’assunzione di personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato (art. 1, comma 28, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, Legge di Bilancio 2019).

 

La riduzione è applicabile anche all’IRPEF, al reddito d’impresa dichiarato dal titolare della ditta individuale, dalle s.n.c. e s.a.s. in contabilità ordinaria; se in contabilità semplificata, per fruirne è opportuno che le scritture contabili siano integrate con prospetto ad hoc, da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva. L’IRPEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote IRPEF, ridotte di nove punti percentuali, a partire da quella più elevata.

 

La disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF

 

L’art. 1, commi da 23 a 26, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), reca una modifica riguardante la normativa sul riporto delle perdite in contabilità semplificata.

La norma proposta consente il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato. In sostanza, le perdite sono rese riportabili agli esercizi successivi, nel limite dell’80 per cento dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l’intero importo che vi trova capienza.

Nota bene: Le perdite delle imprese in contabilità semplificata non saranno però più utilizzabili a compensazione del reddito complessivo, ma saranno scomputabili solo dal reddito d’impresa..

E’ prevista una disciplina transitoria per le perdite maturate nel periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell’art. 8, comma 1, del TUIR, moficiato dalla norma in esame. Si ricorda che le perdite prodotte in regime di contabilità semplificata, attualmente, possono essere sottratte dal reddito complessivo conseguito nello stesso periodo d’imposta, ma l’eventuale eccedenza non è riportabile.

Con la modifica, le perdite del periodo d’imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

  • nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi, per l’intero importo che trova capienza in essi;
  • nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

 

Iper ammortamento anche nel 2019, con ultrattività sino al 2020

 

La legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 60-65, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) proroga di un ulteriore anno le disposizioni relative all’iper ammortamento, previste nella legge di bilancio 2018 (art. 1, commi da 30 a 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

 

Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”, si applica tale agevolazione anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati, anche mediante leasing, entro il:

  • 31 dicembre 2019;
  • 31 dicembre 2020, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

 

Il nuovo iper ammortamento prevede però una novità: una maggiorazione del costo rilevante per ammortamenti e canoni di leasing, differenziata per valore complessivo dell’investimento realizzato dal contribuente:

Nessuna proroga viene disposta, invece, per il super ammortamento per i beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli di cui all’Allegato B) alla legge n. 232/2016, in precedenza maggiorati del 30 per cento.

 

Saldo e stralcio: come definire i debiti dei contribuenti in difficoltà economica

 

Chi può accedere alla sanatoria e quali sono le condizioni

 

Sono interessate alla sanatoria le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Tale situazione è verificata ricorrendo all’ISEE, il quale non deve essere superiore a 20.000 euro.

 

Cosa è possibile definire

 

Rientrano nella definizione i carichi diversi da quelli, inferiori a 1.000 euro, annullati automaticamente ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 119/2018 e affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA (rispettivamente, di cui all’art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e all’art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972), a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.

 

Possono essere definiti anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, versando una somma determinata con modalità analoghe a quelle previste per i tributi agevolabili, che può essere utilizzata ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata.

 

Cosa si versa con la definizione

 i soli importi che rientrano nella definizione agevolata sono:

  1. le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  2. l’aggio maturato a favore dell’agente della riscossione (art. 17 (dlg01999041300112ar0017a), D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112) ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Non si versa, però, il 100% di quanto originariamente richiesto: infatti, la norma prevede forti sconti  arametrati a seconda del grado di difficoltà economica in cui si trovi il contribuente.

In particolare, riguardo alle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, i soggetti interessati versano:

  • il 16%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro;
  • il 20%, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
  • il 35%, qualora l’ISEE sia superiore a 12.500 euro.

 

Modalità operative

Per quanto riguarda le procedure per accedere alla definizione agevolata, esse possono sintetizzarsi come segue:

  1. il debitore inoltra apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019 (il modello sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate Riscossione);
  2. entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione,

l’ammontare complessivo delle somme dovute (e delle singole rate) nonché, ove sussistente, il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme in esame, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le disposizioni in commento.

 

Modalità per i versamenti e rateizzazioni

Le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in 5 rate.

In caso di scelta del versamento rateale, l’importo dovuto è così suddiviso:

  • 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
  • 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
  • 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
  • 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
  • 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

 

Rigetto della domanda di definizione agevolata

Nel caso in cui la comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate Riscossione sia negativa (quindi, la domanda del contribuente sia rigettata), l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, ove possa applicarsi la cd. rottamazione-ter (art. 3, D.L. n. 119/2018), sono automaticamente inclusi in tale definizione, con indicazione delle somme dovute a tal fine.

L’ammontare è ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30% del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1°dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.

 

Controlli

Poiché la condizione essenziale per accedere alla sanatoria è quella di versare in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, saranno effettuati controlli sulle autodichiarazioni dei contribuenti rese a fini ISEE.

In particolare, l’agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, effettuerà il controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione che attesta la comprovata difficoltà economica nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi.

Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi dei debitori che si sono avvalsi della “rottamazione-ter”.

All’esito del predetto controllo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Nel caso di mancata, tempestiva produzione della documentazione, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di definizione agevolata e l’ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico, procede, a seguito di segnalazione dell’agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

 

L’estromissione dell’immobile strumentale dell’impresa individuale

 

Anche quest’ultima legge di bilancio, permette all’imprenditore individuale di procedere all’esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio aziendale mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.

Per escludere l’immobile dal patrimonio dell’impresa è necessario versare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, applicando alla base imponibile di ciascun bene, come sopra specificata, l’aliquota dell’8 per cento. Il versamento deve avvenire:

  • la prima rata entro il 30 novembre 2019;
  • la seconda rata entro il 16 giugno 2020.

 

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli, sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva.

L’aliquota è stata fissata all’11% e i relativi versamenti vanno effettuati entro 30 giugno 2019. E’ possibile rateizzare in 3 rate annuali di pari importo.