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L’incentivo è previsto nell’articolo 30 ter del Decreto Crescita, convertito in legge il 27 giugno 2019.

L’agevolazione spetta ai soggetti che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

Nel testo del Decreto si legge:

“Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.

 

In cosa consiste e come richiederli

Agli esercenti che beneficiano delle agevolazioni per la riapertura e l’ampliamento di attività nei piccoli comuni vengono erogati dei contributi per l’anno nel quale si ridà vita all’attività, o si interviene sugli spazi, e per i tre anni successivi.

Il valore del contributo è rapportato alla somma dei tributi comunali dovuti, e regolarmente pagati, nell’anno precedente a quello in cui si presenta la richiesta di accesso al beneficio, fino al 100 per cento dell’importo.

Per usufruire degli incentivi, gli esercenti devono richiederli al comune di residenza, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, tramite il modello che gli enti mettono a disposizione, insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta il possesso dei requisiti richiesti.

Il comune, dopo aver effettuato i controlli, stabilisce il valore del contributo, che viene concesso fino a esaurimento delle risorse disponibili e nell’ordine di presentazione delle richieste.

Gli incentivi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal decreto o da altre normative statali, regionali.

 

Agevolazioni per le attività commerciali, artigianali e di servizi nei piccoli comuni: con quali requisiti si accede

Il testo dell’articolo 30 ter stabilisce quali sono le attività ammesse a beneficiare delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale tramite la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi.

Può usufruire degli incentivi chi opera nei piccoli comuni e in uno dei settori menzionati nel testo di legge:

  • artigianato;
  • turismo;
  • fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero;
  • commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 114 del 1998, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Sono esclusi i negozi compro oro, le sale per scommesse o quelle che al loro interno hanno apparecchi da intrattenimento.

Accesso vietato anche per chi subentra, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte.

Allo stesso modo, le aperture di nuove attività e le riaperture, in seguito a una cessione di un’attività preesistente da parte dello stesso soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile non possono beneficiare delle agevolazioni introdotte con il Decreto Crescita.