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I professionisti e le imprese che intenderanno portare in deduzione/detrazione l’acquisto di carburante per autotrazione dovranno effettuare il pagamento esclusivamente con carte di credito, bancomat o altri strumenti di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità dell’operazione di rifornimento.

 

I contribuenti dovranno conseguentemente cambiare le abitudini, anche per ciò che attiene alla conservazione della documentazione. Diversamente, nel corso delle operazioni di verifica, ove non sarà fornita la prova di aver pagato il rifornimento di carburante con mezzi in grado di assicurare la tracciabilità, i verificatori riprenderanno a tassazione sia il costo, sia l’imposta sul valore aggiunto.

 

Il comma 922 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, introduce la modifica direttamente nel corpo dell’art. 164 del TUIR con l’aggiunta del seguente comma 1–bis«Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».

 

Sino al 30 giugno 2018

 

Nel sistema in vigore e fino al 30 giugno del 2018 sarà ancora possibile pagare i rifornimenti di carburante utilizzando denaro contante, ma in questo caso la deducibilità della spesa è subordinata alla istituzione e corretta compilazione della scheda carburante al fine di fornire al Fisco la documentazione necessaria per verificare l’inerenza.

 

Dal 1° luglio 2018

 

Da questa data il sistema cambierà radicalmente. L’utilizzo della carta di credito o del bancomat rappresenterà una condizione essenziale al fine di ottenere la deduzione del costo e dell’IVA. Per ciò che riguarda l’imposta sul valore aggiunto la previsione è contenuta nel successivo comma 923. Con decorrenza dalla medesima data è stata soppressa la scheda carburante.

 

Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante dovranno poi emettere la fattura unicamente in formato elettronico. L’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 prevede espressamente che gli acquisti di carburanti effettuati da soggetti passivi IVA “devono essere documentati” con la fattura elettronica. Sono esclusi dall’obbligo i soli acquisti effettuati al di fuori dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo che saranno però tracciati mediante la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi telematici.

 

Un discorso a parte deve essere effettuato dai contribuenti che utilizzano le autovetture sulla base di contratti c.d. di “lungo noleggio” o noleggio a lungo termine. A tal proposito la circolare in rassegna ha precisato, in passato, nel fornire le prime indicazioni sulla semplificazione, “che le disposizioni introdotte dal Decreto  sviluppo non interessano il sistema delle “carte fedeltà” associate al contratto di  “netting”, in forza del quale il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore  dell’utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

 

Gli utilizzatori di autovetture in base a contratti di “noleggio a lungo termine” potranno continuare a considerare in deduzione il costo e in detrazione l’IVA effettuando il pagamento con le tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. Queste tessere saranno consegnate dalla società di “lungo noleggio” all’utilizzatore del mezzo di trasporto all’inizio del contratto. In questo modo il sistema assicura una perfetta tracciabilità in quanto l’utilizzatore è in grado di documentare i rifornimenti di carburante tramite fatture il cui importo viene pagato direttamente con addebito sul conto corrente, unitamente ai canoni di noleggio.