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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 228 del 28.07.2020, ha chiarito quale regime fiscale applicare, sia ai fini IVA che si fini delle imposte sui redditi, relativamente alla produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli connessi all’attività principale.

Nell’interpello l’istante chiede quali siano i corretti regimi fiscali da applicare alle seguenti attività:

1) coltivazione della vite finalizzata alla produzione di vino e aceto con utilizzo esclusivo di uve proprie;

2) coltivazione di olive finalizzata alla produzione di olio con utilizzo esclusivo di olive proprie;

3) coltivazione di cedri finalizzata alla produzione di marmellate con utilizzo esclusivo di frutti propri;

4) confezionamento e commercializzazione (occasionale ed accessoria) di cesti regalo utilizzando sia beni di produzione propria (vino, olio, marmellata) che beni acquistati da terzi (ad esempio, biscotti, cioccolatini);

5) visita occasionale delle cantine e dell’azienda agricola con eventuale degustazione dei prodotti di cui ai punti precedenti.

6) attività di fattorie didattiche (da intraprendere)

L’Agenzia specifica che relativamente alle attività di produzione e commercializzazione di vini, aceto e olio derivanti dai frutti coltivati dall’azienda, si rientra nell’ambito applicativo del regime speciale IVA riservato ai produttori agricoli, con la possibilità di utilizzare le percentuali di compensazione, sia redditi sotto il profilo delle imposte sui redditi per la quale viene prodotto reddito agrario.

Lo speciale regime IVA agricolo non si applica, invece, alla commercializzazione di marmellata, ancorché prodotta mediante frutti di propria coltivazione, in quanto essa non rientra tra i beni agricoli di cui tabella allegata al DM 13 febbraio 2015. Tale prodotto è dunque soggetto a IVA con le modalità ordinarie, anche se con l’aliquota del 10%.

Un’altra questione esaminata riguarda il collegamento che devono avere le attività agricole connesse con quelle principali (coltivazione del fondo, silvicoltura o allevamento di animali) per poter essere considerate tali. Detto collegamento non sussiste nel caso l’imprenditore agricolo si limiti a commercializzare, parallelamente ai beni di propria produzione, altri prodotti acquistati presso terzi.

Di conseguenza, nel caso l’imprenditore agricolo svolga un’attività, occasionale e accessoria, di confezionamento e commercializzazione di cesti regalo, è necessario fare una distinzione fra quelli ottenuti utilizzando:

  • beni di produzione propria (vino, olio e marmellata) che, ai fini delle imposte sui redditi, genera reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR;
  • beni acquistati da terzi (ad esempio biscotti e cioccolatini).

In quest’ultimo caso, non sussistendo il legame di strumentalità e complementarità con l’attività agricola principale non può essere applicato il regime speciale IVA.

Per detti cesti regalo, composti sia da prodotti agricoli di produzione propria che da beni acquistati presso terzi, trova applicazione il regime dell’impresa mista di cui all’art. 34 comma 5 del DPR 633/72. Ne deriva che, relativamente ai prodotti propri, la detrazione IVA è determinata in modo forfetario, mentre per la marmellata e i prodotti acquistati da terzi l’imposta si applica con le modalità proprie del regime analitico. Peraltro, è interessante rilevare che, per quanto concerne l’aliquota IVA applicabile a tali confezioni, contenenti beni soggetti ad aliquote diverse, l’Agenzia rinvia alla risoluzione n. 56/2017, secondo cui, in presenza di aliquote diverse, dovrebbe applicarsi quella ordinaria.

Anche ai fini delle imposte sui redditi, detta attività che ha ad oggetto beni acquistati da terzi, e che non viene esercitata congiuntamente a un processo di manipolazione o trasformazione, genera reddito d’impresa che deve essere determinato analiticamente (non è possibile applicare il regime forfetario previsto dall’art. 56-bis del TUIR)

Ove l’attività di commercializzazione di prodotti acquistati da terzi fosse esercitata soltanto occasionalmente, tuttavia, si genera un reddito diverso ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. i) del TUIR che, come precisato dalla risposta n. 228/2020 in esame, è calcolato come differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione ai sensi dell’art. 71 comma 2 del TUIR.

Viene pertanto esclusa la possibilità di applicare i regimi fiscali agricoli alla vendita di beni acquistati da terzi senza manipolazione o trasformazione.

Relativamente all’attività di visita alle cantine e di fattoria didattica si applicano le disposizioni proprie dell’attività agrituristica, in cui il reddito imponibile viene determinato applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tali attività, al netto dell’IVA, il coefficiente di redditività del 25%.

 

 

Risposta all’interpello n. 228 del 220