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Il D.L. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA e della registrazione delle fatture di acquisto, riducendo fortemente i termini per l’esercizio della detrazione.

La disciplina dell’esercizio del diritto alle detrazioni IVA è ancorata alla lettura combinata dell’art. 19, comma 1, e dell’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 e, a livello comunitario sugli articoli 168 e 178 della direttiva UE n. 112/2006.

Il legislatore Nazionale li ha modificati entrambi, senza una apparente armonizzazione degli articoli, che infatti ci dicono due cose diverse, rispetto alla versione ante D.L. 50/2017.

Questa modifica può essere intesa con un’esigenza di facilitare i controlli fiscali e non per limitare il diritto alla detrazione, ma anche con l’esigenza di porre un freno al possibile utilizzo della registrazione delle fatture IVA ai fini delle imposte dirette (mi riferisco al nuovo regime di contabilità semplificata, nello specifico all’opzione dell’art. 18, comma 5, Dpr 600/1973, secondo cui si considerano pagate le fatture di acquisto registrate ai fini IVA…).

 

Vediamo come è cambiato l’art. 19 del D.P.R. 633/72:

 

Vecchia versione

Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può’ essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Nuova versione

Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Il nuovo articolo 19 – detrazione IVA 

 

  • il diritto alla detrazione sorge al momento in cui l’imposta diviene esigibile
  • può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto

Di fatto è stato ridotto il periodo entro cui può essere esercitata la detrazione.

La novità ha effetto a decorre dalla fatture emesse dal 1° gennaio 2017, quindi l’argomento ci tocca immediatamente, già con la prossima dichiarazione IVA.

 

Il nuovo art. 25 – registrazione acquisti

 

Ma non è tutto… il D.L. 50/2017 interviene anche sull’art. 25 del D.P.R. 633/72, che definisce le regole per la registrazione delle fatture ai fini IVA.
La nuova versione dell’art. 25 prevede che le fatture di acquisto debbano essere registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione del documento. Anche in tal caso la nuova previsione ha effetto dalla fatture emesse dal 1° gennaio 2017.

Questa doppia modifica ha comportato parecchia confusione perché da un lato l’art. 19 ci da due anni di tempo per detrarre l’IVA sugli acquisti, dall’altra l’art. 25 ci dice che dobbiamo registrarle al momento della ricezione, riducendo così il periodo.

Con un leggero ritardo, il 17 gennaio 2018 è intervenuta l’Amministrazione Finanziaria con la Circolare 1/E 2018, chiarendo che il momento a partire dal quale è possibile operare la detrazione è quello in cui si verificano i seguenti 2 requisiti:

  1. ricevimento della fattura d’acquisto;
  2. il termine ultimo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione coincide con il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i 2 requisiti (effettuazione dell’operazione e ricevimento della fattura). In pratica, quindi, esso coincide con il termine ultimo di registrazione della fattura di acquisto. Ciò significa che se ricevo una fattura del 2017 nel 2018 posso detrarre l’Iva fino al 30.4.2019.

Ricordo che il momento di effettuazione dell’operazione è diverso se parliamo di cessione di beni o prestazione di servizi:

  1. cessioni di beni → consegna/spedizione
  2. prestazioni di servizi → pagamento;

 

Riporto alcuni esempi pratici pubblicati su ecnews.it

 

Per una maggiore comprensione si formulano i seguenti esempi.

CASO 1

Acquisto di beni con:

  • consegna dicembre 2017;
  • ricevimento fattura dicembre 2017.

Soluzione:

  • registrazione nel mese di dicembre 2017;
  • inserimento dell’Iva nella liquidazione periodica del mese di dicembre 2017;
  • detrazione nel mese di dicembre 2017;
  • comunicazione liquidazioni periodiche Iva → IV° trimestre 2017.

CASO 2

Acquisto beni con:

  • consegna dicembre 2017;
  • ricevimento fattura dicembre 2017;
  • mancata registrazione nel mese di dicembre 2017.

Soluzione:

  • registrazione entro il 30.4.2018 → apposito sezionale registro Iva acquisti 2017 per le fatture ricevute nel 2017;
  • non inserimento nelle liquidazioni periodiche;
  • detrazione direttamente nella dichiarazione Iva del 2017 (QUADRO VF);
  • comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva → non inserimento.

CASO 3

Acquisto di beni con:

  • consegna dicembre 2017;
  • ricevimento fattura febbraio 2018.

Soluzione:

  • registrazione nel mese di febbraio 2018;
  • inserimento nella liquidazione periodica del mese di febbraio 2018;
  • detrazione nel mese di febbraio 2018;
  • comunicazione liquidazioni periodiche Iva → I° trimestre 2018

Attenzione: in caso di applicazione del pro-rata, la detrazione è operata nel 2018 ma con il pro-rata del 2017.

CASO 4

Acquisto di beni con:

  • consegna dicembre 2017;
  • ricevimento fattura febbraio 2018;
  • mancata registrazione nel 2018 (ad esempio per dimenticanza).

Soluzione:

  • registrazione entro il 30.4.2019 → apposito sezionale registro Iva acquisti 2018 per le fatture ricevute nel 2018;
  • non inserimento nelle liquidazioni periodiche;
  • detrazione direttamente nella dichiarazione Iva del 2018 (QUADRO VF)
  • comunicazione liquidazioni periodiche Iva → non inserimento.

 

Effettuazione dell’operazione Ricezione della fattura Registrazione della fattura Esercizio della detrazione
Nel 2017 Dicembre 2017 Dicembre 2017 Liquidazione mese di dicembre 2017 (16 gennaio 2018)
Nel 2017 Nel 2017 Tra il 01/01/2018 ed entro il 30/04/2018 A saldo nella dichiarazione IVA 2017
Nel 2017 Nel 2018 Tra il 01/01/2018 ed entro il 31/12/2018 Liquidazione mese di riferimento 2018
Nel 2017 Nel 2018 Tra il 01/01/2019 ed entro il 30/04/2019 A saldo nella dichiarazione IVA 2018