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La recente sentenza n. 1545 delle Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 20 gennaio 2017 ha ribadito che gli Amministratori di società dovranno iscriversi alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS e non più alla Gestione Separata.

Quali sono le differenze tra il passato e il presente, alla luce della sentenza:

  • L’aliquota previdenziale scende infatti dal 32 al 23,64%, anche se in quest’ultimo caso, per redditi inferiori ai 15 mila euro l’anno, è previsto il versamento di un mimale contributivo di 3.670 euro.
  • Non dovrebbe aver più ragion d’essere la doppia contribuzione chiesta in alcuni casi dall’INPS (gestione separata + gestione IVS)

Un esempio: una società che vende elettrodomestici, il socio amministratore paga un contributo previdenziale alla gestione commercianti come socio lavoratore e un contributo alla gestione separata come amministratore; applicando i nuovi principi verserà solo alla gestione commercianti.

Altra differenza è legata al fatto che nella gestione separata chi non versa contributi non matura il diritto alla pensione, mentre nella gestione artigiani e commercianti il diritto alla pensione matura, in alcuni casi, anche in assenza dei versamenti contributi, purché si versi il minimale per maturare il diritto all’anno di anzianità contributiva.

La sentenza dovrebbe andare a vantaggio del contribuente, bisogna comunque tenere in considerazione che l’INPS non ha ancora preso una posizione a riguardo.

 

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