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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello 730/2017 con le relative istruzioni sul proprio sito web, andiamo a vedere quali sono le principali novità di quest’anno.

La scadenza

  • Se il contribuente invia autonomamente il 730 precompilato la scadenza è il 23 luglio.
  • Se presentato tramite un Commercialista o il sostituto d’imposta la scadenza è il 7 luglio.

 

Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione

 

Spetta sempre al contribuente controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi oppure se ne è esonerato.

La dichiarazione deve comunque essere presentata se:

  • il datore di lavoro non ha trattenuto le addizioni all’IRPEF o se le ha trattenute in misura inferiore
  • se sono stati percepiti redditi dalla locazione di fabbricati

La dichiarazione può essere presentata anche se esonerati per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2016.

Guarda i Casi di esonero

 

Le principali novità contenute nel modello 730/2017

 

Premi di risultato

da quest’anno ai dipendenti del settore privato a cui sono stati corrisposti premi di risultato d’importo non superiore a 2.000 euro lordi o nel limite di 2.500 euro lordi se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è riconosciuta una tassazione agevolata. Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione altrimenti si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite (quadro C – rigo C4);

 

Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave

a decorrere dall’anno d’imposta 2016 è possibile fruire della deduzione del 20 per cento delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficienza;

 

School bonus

per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo;

 

Spese di Istruzione

la legge di Stabilità 2017 ha nuovamente modificato l’articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del Tuir, relativo alla detrazione Irpef delle spese di istruzione prevedendo che le spese per la frequenza di:

  • scuole dell’infanzia,
  • scuole del primo ciclo di istruzione, quindi scuole primarie e scuole secondarie di primo grado,
  • scuole secondarie di secondo grado,

del sistema nazionale di istruzione, applicabile sia alle scuole statali che alle scuole paritarie private, siano detraibili nella misura del 19% per un importo annuo per ciascun alunno o studente massimo pari a:

  • 546 euro per l’anno 2016;
  • 717 euro per l’anno 2017;
  • 786 euro per l’anno 2018;
  • 800 euro per l’anno 2019.

Relativamente all’anno 2016 quindi l’importo massimo detraibile è stato elevato da euro 400 ad euro 564.

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso

 

Le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria

presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri sono invece detraibili:

  • interamente, se riferite ad università statali;
  • in misura non superiore a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali, nel caso di università non statali.

 

Credito d’imposta per videosorveglianza

è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali;

 

Detrazione spese arredo immobili giovani coppie

alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale;

 

Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave

a decorrere dal periodo d’imposta 2016 è prevista una specifica detrazione per premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, ex legge 104/1992.

L’importo massimo detraibile per i premi pagati non deve complessivamente superare euro 750:

  • al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (indicati con il codice 36);
  • e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38.

Nel modello 730/2017 è stato previsto quindi il nuovo codice 38 da riportare nei righi da E8 a E10 per un importo massimo di euro 750.

 

Detrazione delle spese per canoni di leasing per abitazione principale

la legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova detrazione del 19% sull’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale.

La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore ad euro 55.000 all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non siano titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

In particolare il nuovo articolo 15, comma 1, del Tuir prevede che:

  • i canoni ed i relativi oneri accessori, per un importo non superiore ad euro 8.000, e il costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore ad euro 20.000 possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% se sostenute da contribuenti con un’età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non superiore ad euro 55.000 all’atto della stipula del contratto;
  • le medesime spese sono ridotte al 50% se il soggetto invece ha un’età pari o superiore a 35 anni.

La detrazione spetta  nella misura del 19%, ed alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di abitazione principale di cui alla lettera b) dell’articolo 15 del Tuir. 

 

Detrazione IVA pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B

a chi nel 2016 ha acquistato un’abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata nel 2016;

 

Detrazione spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto

è riconosciuta la detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;

Otto per mille all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)

a decorrere dal periodo d’imposta 2016 è possibile destinare l’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche anche all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG);

 

Utilizzo credito da integrativa a favore ultrannuale

da quest’anno è possibile indicare l’importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo.

 

Regime speciale per i lavoratori impatriati

per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese;

 

 

 

Cos’è Quokky Studio?

 

Quokky è un’applicazione per smartphone messa a disposizione dello Studio Associato CGN che consente di comunicare e richiedere la documentazione ai propri clienti.

Utilizzando l’APP Quokky per la tua dichiarazione potrai fotografare con lo smartphone scontrini e giustificativi e spedirli allo Studio in tempo reale tutto l’anno tramite apposita chat, senza dover andare in studio. I tuoi documenti saranno organizzati per essere facilmente reperibili e sempre a disposizione.

E’ possibile scaricare l’App gratuitamente dal proprio store, ecco i link diretti:

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Play Store

Ecco la Guida per installare l’App sul cellulare

 

 

Quali sono i vantaggi per te?

 

Risparmio! Diminuiscono i costi di gestione e archivio dei documenti
Meno stampe e appuntamenti/visite in studio

Nessuna perdita di tempo
I documenti vengono archiviati nel momento in cui vengono prodotti/ricevuti e non serve presentarsi dal professionista

Maggiore organizzazione
Tutta la documentazione è archiviata in un unico luogo, facilmente reperibile e sempre disponibile

Maggior efficienza
Non c’è il rischio di dimenticare le scadenze

Semplicità e divertimento
Gestire la burocrazia quotidiana sarà facile e quasi piacevole

 

 

 

Posso continuare a portare i documenti senza utilizzare l’applicazione Quokky?

 

Certo! L’utilizzo dell’applicazione è alternativo alle modalità tradizionali di comunicazione con lo Studio.

 

Vedi anche Le novità del 730/2017

 

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