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La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una novità, di cui si è parlato pochissimo, che andrà ad incidere pesantemente sui redditi dei soci delle società di capitali.

Infatti, a partire dai dividenti percepiti dal 1° gennaio 2018 e dai redditi diversi conseguiti dal 1° gennaio 2019, le partecipazioni qualificate detenute da soggetti Irpef non imprenditori avranno lo stesso trattamento fiscale riservato a quelle non qualificate. Pertanto, i dividendi verranno tassati sull’intero ammontare con la ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% e, allo stesso tempo, è stato modificato anche l’articolo 5 del D.lgs. 461/1997, il quale prevede ora che l’imposta sostitutiva del 26% sul capital gains (redditi diversi) si applichi anche alle qualificate.

Ricordo che sono partecipazioni qualificate quelle che – nel caso di S.R.L. o società non quotate – consentono una percentuale di voto superiore al 20% o che siano relative a una partecipazione al capitale (patrimonio) superiore al 25%. Per le società quotate in mercati regolamentati le percentuali sono rispettivamente 2% e 5%.

 

La ritenuta al 26% sarà applicata alle partecipazioni qualificate, per i dividendi relativi a:

  • utili formati dal 01.01.2018
  • utili formati fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, ma deliberati successivamente al 31.12.2022

Mentre per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, la cui distribuzione è stata deliberata tra il 01.01.2018 e il 31.12.2022, si applica il seguente regime di tassazione:

  • per le partecipazioni non qualificate, il dividendo è tassato integralmente con la ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%;
  • per le partecipazioni qualificate, il dividendo concorrerà a formare il reddito in diversa percentuale, a seconda di quando l’utile è maturato, nelle seguenti misure:
    • Utili formati fino al 31.12.2007: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 40%;
    • Utili formati dall’1.01.2008 al 31.12.2016: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 49,72%;
    • Utili formati dall’1.01.2017 al 31.12.2017: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 58,14%.

 

Cosa comporta questa modifica? Facciamo un esempio numerico

 

Socio di una SRL, con partecipazione qualificata, consegue nel 2018 e riceve nel 2019 un utile di 50.000 euro, con queste altre condizioni:

  • Senza altri redditi
  • Detrazioni per coniuge a carico
  • Contributi INPS Commercianti versati per 10.000 euro
  • Detrazioni fiscali al 19% per 170 euro
  • Detrazioni per ristrutturazione edilizia per 2.000 euro

Sino al 31.12.2016

Utile conseguito: 50.000 euro, IRPEF e addizionali circa 2.000 euro.

Dal 1.1.2018

Utile conseguito: 50.000 euro, imposta sostitutiva del 26%: 13.000 euro

Differenza: 13.000 – 2.000 euro = 11.000 euro di imposte in più su un’utile di 50mila euro!!

A voi le considerazioni…