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La circolare n. 295485 del 1° agosto del MISE ha eliminato il requisito dell’interconnessione a sistemi informatici, per cui l’agevolazione è disponibile anche per i macchinari più semplici come trance, seghe, trapani, frantoi, mulini di macinazione ecc…

 

L’interconnessione non è richiesta per tutti quei beni che sono progettati per un unico ciclo di lavoro o per un’unica lavorazione completamente standardizzata, questo significa che sono agevolati quasi tutti i beni acquistati dalle piccole e medie imprese.

E’ un’agevolazione enorme per le imprese, per fare un esempio numerico un macchinario acquistato per 5.000 euro viene portato in deduzione dal reddito per 12.500 euro!

A questo punto le imprese devono ricontrollare gli investimenti fatti dal 1° gennaio 2017 e vedere se alcuni di quelli agevolati solo tramite il superammortamento del 140% sono idonei, alla luce della nuova circolare, ad essere iperammortizzati al 250%. Questa possibilità rimarrà attuabile se riusciranno, entro la fine del 2018, a inserire sul bene un sistema che permetta di trasferire dati in uscita.

È sufficiente che il bene sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio
continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo, requisiti che ogni macchina doveva già avere nella precedente versione.

La data di trasferimento dati, codificata, diventa quella idonea a determinare l’interconnessione del bene e fissa l’anno in cui impresa può iniziare ad aumentare gli ammortamenti, previa dichiarazione dell’amministratore, per importi sotto i 500 mila euro, o previa attestazione del perito o rilascio della dichiarazione di conformità da parte di ente accreditato. La quota non iperammortizzata nel 2017 potrà essere recuperata in coda agli anni di ammortamento ordinario con un ammortamento aggiuntivo pari al 110%, determinato dalla differenza del 140% già utilizzato nel 2017 come superammortamento e quanto spettante per l’iperammortamento del 250%.

 

La circolare n. 295484 del MISE