Seleziona una pagina

Ho notato che c’è parecchia confusione, non  solo da parte dei cittadini che non hanno la partita IVA, ma anche delle imprese, sulle modalità di emissione delle fatture verso i cittadini senza partita IVA.

 

Vi riporto la risposta data dall’Agenzia delle Entrate.  

 

È obbligatorio inviare le fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell’indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI?

 

Risposta Come stabilito dall’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio). Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

 

CONCLUSIONE

In pratica l’impresa dovrà emettere sempre e comunque la fattura elettronica, se il cliente comunica la PEC la invierà all’indirizzo comunicato, se non la comunica la invia inserendo il codice univoco “0000000” (7 zeri), consegnando al cliente una copia analogica (cartacea o in pdf) o elettronica (xml), salvo che il cliente non vi rinunci e se la scarichi dal proprio cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate

Per esempio, se andate dal dentista, dal fioraio o ad acquistare materiali edili per la ristrutturazione e vi serve la fattura, non dovrete comunicare nulla al venditore – a meno che non abbiate una PEC e volete ricevere lì la vostra fattura – ma è una scelta opzionale non obbligatoria. Potete chiedere una copia cartacea, la fattura elettronica la troverete nel vostro cassetto fiscale dell’agenzia delle Entrate. 

Inoltre, se siete titolari di partita IVA, non comunicate l’eventuale codice del programma di fatturazione per gli acquisti effettuati al di fuori dell’attività, perché genererà solo confusione, in quanto non inerente alla vostra attività.