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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017 del D. Lgs. 147/2017 prende il via il reddito di inclusione, la misura per il contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale, operativa dal 1° gennaio 2018.

Dal 1° dicembre si può presentare la domanda per il reddito d’inclusione, come specificato dalla circolare 172/2017 l’INPS.

La domanda deve essere presentata dall’interessato o da un componente del nucleo presso il Comune di residenza.

Cosa è il reddito di inclusione

Il ReI si compone di due parti:
  • la prima, nella concessione di un trattamento economico erogato su una carta prepagata elettronica;
  • la seconda, in un progetto personalizzato di attivazione ed inclusione sociale che tende al superamento della condizione di povertà .

 

Come si accede al beneficio

La domanda di adesione dovrà essere presentata dall’interessato o da un componente del nucleo familiare presso il proprio comune di residenza. Dopodiché spetterà all’INPS riconoscere il beneficio, dopo aver verificato, naturalmente, il possesso dei requisiti necessari.

 

Chi può accedervi

Per beneficiare del ReI, i richiedenti devono essere cittadini italiani o comunitari, stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero titolari di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria) ma anche devono essere obbligatoriamente residenti in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda

 

Per accedere al ReI il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
  • un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro;
  • un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore a 3 mila euro
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro
  • un valore del patrimonio mobiliare depositi, conti correnti non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).
In ogni caso nessun componente del nucleo deve:
  • percepire prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o di altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
  • possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • possedere navi imbarcazioni da diporto (art.3, c.1, D. Lgs. 171/2005).
Per quanto tempo sarà riconosciuto

Il beneficio sarà riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, passati i quali non potrà essere richiesto nuovamente se non dopo un lasso di tempo di 6 mesi (ma, in caso di rinnovo, sarà concesso per non più di 12 mesi).

A quanto ammonta l’assegno

L’assegno garantito dal Rei va da 187,50 euro mensili (un solo componente del nucleo) e può andare fino a 485,41 euro (fino a cinque componenti).

Il reddito di inclusione in Gazzetta Ufficiale