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Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020).
 
La legge è composta da un 1 solo articolo e 1150 commi. La lettura risulta complicata e bisogna approcciarla schematicamente; integrerò l’articolo con approfondimenti e spunti.

indice

 

suggerimento per la lettura dell’articolo: il titolo della sezione, in arancione, è cliccabile; dal PC per trovare una determinata parola chiave all’interno dell’articolo (per esempio “superbonus 110%”), dal browser clicca ctrl+f o cmd+f; da smartphone apri le impostazioni del browser e cerca “trova nella pagina”.

 

NOVITÀ PER IL LAVORO

  • Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente
  • Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35
  • Sgravio contributivo per l’assunzione di donne
  • Esonero contributi INPS per autonomi e professionisti
  • Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli
  • Sgravi contributivi nel settore dilettantistico
  • Sospensione versamenti federazioni sportive
  • Decontribuzione Sud
  • Rinnovo dei contratti a tempo determinato
  • Proroga CIG Covid
  • Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo
  • Indennità iscritti alla gestione separata INPS (ISCRO)
  • Disposizioni in materia pensionistica

NOVITÀ FISCALI

  • IVA agevolata su asporto e consegna a domicilio di alimenti e bevande
  • Esenzione IRPEF redditi agrari
  • Riallineamento avviamento
  • Incentivi operazioni aggregazione aziendale
  • Detrazione spese veterinarie
  • Locazioni brevi
  • Esenzione 2021 prima rata IMU turismo
  • Lotteria scontrini e cashback
  • Semplificazioni fiscali
  • Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi
  • Proroga rideterminazione terreni e partecipazioni

AGEVOLAZIONI E BONUS EDILIZI

  • Proroga bonus edilizi
  • Bonus idrico
  • Superbonus 110%
  • Nuova Sabatini
  • Misura Resto al Sud
  • Proroga crediti d’imposta
  • Vengono inoltre confermati anche per gli anni 2021 e 2022:
  • Garanzia SACE
  • Fondo garanzia PMI su prestiti garantiti
  • Bonus affitti per unità immobiliari residenziali
  • Incentivi auto bassa emissione CO2
  • Bonus Transizione 4.0
  • Bonus per depuratori acqua
  • Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro
  • Disposizioni sulla riduzione di capitale delle società

MISURE PER LA FAMIGLIA

  • Assegno unico
  • Contributo per l’acquisto di veicoli elettrici
  • Bonus bebè
  • Sostegno alle madri con figli disabili
  • Fondo tutela vista
  • Card cultura 18 anni
  • Bonus TV 4.0
  • Bonus per abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici
  • Kit digitalizzazione

NOVITÀ PER IL LAVORO

 

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente

La detrazione è pari a 600 euro (50 euro al mese) in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

 

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35

Prevista, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, l’esonero contributivo, nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi , nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua). Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi. Come indicato al comma 12, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

 

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne

Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne (di qualsiasi età) effettuate nel 2021 e nel 2022 l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

 

Esonero contributi INPS per autonomi e professionisti

È prevista l’istituzione di un fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;

dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.

 

Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli

Prorogato l’esonero per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 a favore dei coltivatori diretti e degli  imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni. Il beneficio, in particolare, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento INPS. È dovuta la quota INAIL e il contributo di maternità.

 

Sgravi contributivi nel settore dilettantistico

Esonero, anche parziale, dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva , associazioni e società sportive dilettantistiche, dovuti i premi INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Lo sgravio è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme.

 

Sospensione versamenti federazioni sportive

Sospesi fino al 28 febbraio 2021, i versamenti delle imposte sul reddito, dell’IVA e dei contributi previdenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo di quanto già versato.

 

Decontribuzione Sud

Previsto, per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Lo sgravio è pari:

al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;

al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;

al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

 

Rinnovo dei contratti a tempo determinato

Con il comma 279 si dispone la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:

esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;

esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;

altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

 

Proroga CIG Covid

Prevista la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo

Esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Come espressamente previsto al comma 311, il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;

in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;

nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale , stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi).

 

Indennità iscritti alla gestione separata INPS (ISCRO)

Prevista un’indennità per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (di cui al comma 1 dell’articolo 53 del TUIR) e non titolari di trattamento pensionistico diretto (né essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari di reddito di cittadinanza.

L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.

La domanda per accedere all’indennità deve presentata, in via telematica, all’INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Per poter presentare domanda, occorre:

essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso il reddito registrato nell’anno precedente la richiesta deve essere inferiore al 50% e non superiore a 8.145 euro;

avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;

aver dichiarato nell’anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 euro (rivalutato annualmente);

essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

 

Disposizioni in materia pensionistica

Prevista la proroga di Opzione donna e la conferma per tutto il 2021 della sperimentazione della cosiddetta Ape sociale .

Esteso fino al 2023 la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

NOVITÀ FISCALI

 

 

IVA agevolata su asporto e consegna a domicilio di alimenti e bevande

Prevista l’applicazione dell’IVA al 10% su asporto e consegna a domicilio. Si ricorda che fino ad ora è prevista l’IVA al 10% solo in caso di somministrazione, mentre per queste due modalità l’aliquota è quella di ogni bene venduto (per esempio 10% per la pizza e 22% bevande).

 

Esenzione IRPEF redditi agrari

Prorogato per l’anno d’imposta 2021 l’esenzione Irpef (totale) per i redditi dominicali ed agrari riferiti a terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

 

Tassazione dei ristorni per le cooperative

I soci di società cooperative possono, previa delibera assembleare, applicare una ritenuta del 12,5% a titolo di imposta all’atto della destinazione del ristorno ad aumento del capitale.

La facoltà si considera esercitata con il versamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la delibera assembleare. In tal modo, viene ridotta l’aliquota dal 26 al 12,5%, anticipando però il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale, anziché al rimborso dello stesso.

Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori (di cui all’articolo 65, comma 1, del TUIR) nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR.

Ai sensi del comma 43 la ritenuta del 12,5% può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame, in luogo della tassazione prevista dalla normativa previgente.

 

Riallineamento avviamento

Estesa la possibilità di effettuare il riallineamento contabile/fiscale , attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva , anche all’avviamento ed alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

 

Incentivi operazioni aggregazione aziendale

Introdotto un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda, che vengano deliberati nel 2021.

In particolare, al soggetto risultante dalla fusione (o all’incorporante, al beneficiario e al conferitario) è consentito trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data.

L’efficacia della trasformazione delle DTA in credito d’imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell’importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione.

La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione.

 

Detrazione spese veterinarie

Elevata da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie ammesse alla detrazione Irpef del 19% .

 

Locazioni brevi

A partire dal periodo di imposta relativo all’anno 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta.

Negli altri casi l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume esercitata in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile.

Dette disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici , mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

 

Esenzione 2021 prima rata IMU turismo

Prevista l’esenzione della prima rata dell’IMU 2021 per le seguenti tipologie di immobili:

  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi , dei villaggi turistici , degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
  • immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni;
  • discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate.

 

L’esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

 

Lotteria scontrini e cashback

Si modifica la disciplina della lotteria degli scontrini, prevedendo che si potrà partecipare alle estrazioni solo ed esclusivamente per gli acquisti pagati con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, eccetera). Saranno, quindi, esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti.

Viene chiarito che i rimborsi attribuiti con il programma cashback non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

 

Semplificazioni fiscali

Con il comma 1102 si introducono diverse semplificazioni fiscali. In particolare:

si allineano, per i contribuenti minori, le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta. Per i predetti contribuenti quindi si prevede che l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;

si stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica e quindi non più attraverso l’esterometro. Sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere;

si estende al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;

si semplifica la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA. Bollo sulle fatture elettroniche

Le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

 

Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi

I commi da 1109 a 1115 modificano in diversi punti l’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e il D.lgs. n. 471/1997. In particolare:

viene precisato che la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti (se richiesta dal cliente) che attestano l’avvenuta operazione è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione;

viene differita al 1° luglio 2021 l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione;

si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

 

Proroga rideterminazione terreni e partecipazioni

I commi 1122 e 1123, con la modifica del comma 2, dell’articolo 2, del D.L. n. 282/2002, prorogano la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con l’aliquota dell’11%. Nello specifico le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorre dalla data del 30 giugno 2021 e la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data del 30 giugno 2021.

AGEVOLAZIONI E BONUS EDILIZI

 

Proroga bonus edilizi

Prorogati fino al 31 dicembre 2021 i seguenti bonus:

il bonus facciate al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;

la detrazione Irpef per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%;

l’ecobonus al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari;

il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile. Per il 2021, viene elevato da 10.000 euro a 16.000 euro l’ammontare massimo di spese detraibili;

il bonus verde per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 

Bonus idrico

Introdotto un bonus idrico, pari a 1.000 euro, a favore delle persone fisiche residenti in Italia , da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

La definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento del bonus è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente.

 

Superbonus 110%

Modificata la disciplina del superbonus 110%. In particolare:

tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

viene prevista la proroga dalla maxi detrazione fino al 30 giugno 2022 (per gli istituti autonomi case popolari – IACP – fino al 31 dicembre 2022). Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini (e degli edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento. Gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo anziché in 5;

il superbonus viene esteso agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;

viene chiarito che una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;

viene stabilito che l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (non più entro il 31 dicembre 2020);

si riscrive il comma 8 dell’articolo 119 prevedendo che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110% (di cui al comma 1 dell’art. 119) la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine;

vengono chiarite le modalità per la validità delle deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa;

viene stabilito che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi ammessi al superbonus;

per quanto riguarda l’obbligo di assicurazione per i professionisti viene specificato che non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma è possibile integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del decreto Rilancio.

 

Nuova Sabatini

Semplificato ulteriormente l’accesso alla misura, estendendo a tutte le domande l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale, finora prevista, a seguito della modifica apportata dal decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020, articolo 39, comma 1), per i soli finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.

 

Misura Resto al Sud

Elevata da 45 a 55 anni l’età massima per accedere alla misura agevolativa “Resto al Sud”, di cui all’articolo 1 del D.L. n. 91/2017, che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali o libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017.

 

Proroga crediti d’imposta

Il comma 171 proroga fino al 31 dicembre 2022 il credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise), istituito dall’articolo 1, commi 98-108, legge di Stabilità 2016.

Al comma 230 è invece prevista la proroga fino al 31 dicembre 2021 del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), disponendo, a tal fine, uno stanziamento di 30 milioni di euro.

 

Vengono inoltre confermati anche per gli anni 2021 e 2022:

il bonus pubblicità nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui (comma 608);

il credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (comma 609);

il credito d’imposta per i servizi digitali, introdotto dall’articolo 190 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici.

 

 

Garanzia SACE

Prorogata al 30 giugno 2021 l’operatività della Garanzia Italia ed estendono l’ambito di applicazione della garanzia concessa da SACE:

alle cessioni dei crediti pro soluto;

ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.

 

Fondo garanzia PMI su prestiti garantiti

Prorogata fino al 30 giugno 2021 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, prevedendo, al contempo, che dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) non potranno più accedere alle garanzie del Fondo, ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate offerte dal Fondo centrale: garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

Si dispone che i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), possono avere una durata non più di 10 ma di 15 anni. Ai sensi del comma 217 il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni.

 

Bonus affitti per unità immobiliari residenziali

Introdotto un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, a favore del locatore di immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, che riducono il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone ed entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Ai fini della concessione del contributo, il locatore è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all’Agenzia delle Entrate.

Le modalità applicative dovranno essere definite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, compresa la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in relazione alle domande presentate.

 

Incentivi auto bassa emissione CO2

Confermato per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di nuovi autoveicoli (cat. M1) a ridotte emissioni di CO2. In particolare:

per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km, il contributo statale è pari a 2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed a 1.000 euro in mancanza di rottamazione. Il contributo – concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto analogo al contributo statale e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 50.000 euro al netto dell’IVA – è cumulabile con il c.d. ecobonus per l’acquisto di veicoli elettrici ed

ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021;

per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 superiori a 61 g/km e fino a 135 g/km, il contributo scende a 1.500 euro. Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. È richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell’IVA.

Previsto un contributo statale per l’acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica . Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro.

Riconosciuto, anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi , rifinanziando il relativo Fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 alle medesime condizioni della misura di cui all’articolo 1, comma 1057, della legge n. 145 del 2018194.

Il comma 692 incrementa le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del “Programma sperimentale buono mobilità , di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020.

 

Bonus Transizione 4.0

Prorogati e rafforzano i crediti di imposta del Piano Nazionale Transizione 4.0.

Si tratta nello specifico:

del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali , che viene esteso fino al 31 dicembre 2022 (ovvero agli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione). Con la nuova disciplina vengono aumentate le aliquote agevolative, l’ammontare delle spese ammissibili ed esteso l’ambito oggettivo con l’inclusione dei beni immateriali “generici. Le nuove regole si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020;

del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, che viene confermato fino al 31 dicembre 2022. Il bonus spetta nella misura: del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro, per gli investimenti in ricerca e sviluppo; del 10%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica; del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Prorogato fino al 2022 anche credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno previsto dall’art. 244 del decreto Rilancio (commi 185-187);

del credito d’imposta per la formazione 4.0, che viene esteso fino al 2022. Vengono inoltre ampliati anche i costi ammissibili.

 

Bonus per depuratori acqua

Istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.

I beneficiari sono le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il beneficio spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:

per le persone fisiche non esercenti attività economica: 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare;

per gli altri soggetti: 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto (pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni2021 e 2022).

 

Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro

Si  prevede che il credito d’imposta:

è fruibile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più per tutto il 2021;

è possibile esercitare l’opzione della cessione del credito d’imposta , ai sensi dell’art.122 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) entro il 30 giugno 2021.

 

Disposizioni sulla riduzione di capitale delle società

Il comma 266, sostituendo l’articolo 6 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), dispone che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Le perdite di cui sopra devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

 

 

MISURE PER LA FAMIGLIA

 

Assegno unico

Incrementato per l’anno 2021 di 3.012,1 milioni di euro il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), le cui risorse sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

 

Contributo per l’acquisto di veicoli elettrici

Il comma 77 prevede un contributo a favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1. L’incentivo è pari al 40% del prezzo d’acquisto ed è concesso per l’acquisto di auto elettriche con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro al netto dell’IVA e di potenza di potenza inferiore o uguale a 150 kW.

È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di definire le modalità e i termini per l’erogazione del contributo.

 

Bonus bebè

Il comma 362 rinnova per il 2021 l’assegno di natalità (bonus bebè) con le stesse modalità dall’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e articolo 1, comma 340, della legge n.160/2019.

 

Sostegno alle madri con figli disabili

Previsto a favore delle madri disoccupate o mono-reddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

 

Fondo tutela vista

I commi da 437 a 439 prevedono l’istituzione del denominato “Fondo tutela vista”, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

A valere sulle risorse del Fondo è disposta l’erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive, nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell’ISEE non superiore a 10.000 euro annui.

È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

 

Card cultura 18 anni

All’articolo 576 viene autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2021 per l’assegnazione della card cultura anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021, mentre al comma 611 si dispone che i giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la card anche per l’acquisto di abbonamenti a periodici .

 

Bonus TV 4.0

Contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205/2017, finalizzandolo non solo all’acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 .

 

Bonus per abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici

Introdotto un voucher aggiuntivo di 100 euro per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici – anche in formato digitale – a favore dei nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro, già beneficiari del voucher di 500 euro per l’acquisizione dei servizi di connessione ad Internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020. Le disposizioni attuative saranno definite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato con delega all’informazione e all’editoria, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

 

Kit digitalizzazione

Ai commi da 623 a 625 si prevede la concessione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore dell’ISEE inferiore a 20.000 euro, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità.

Può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l’anno 2021.

Le modalità di accesso al beneficio dovranno essere definite con decreto del Presidente del Consiglio o con decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.