Seleziona una pagina

Il disegno di legge di bilancio 2020 introduce un nuovo esonero contributivo del 100% per 24 mesi a favore dei giovani agricoltori che si iscriveranno alla previdenza agricola tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2020, sulla falsa riga di quello già concesso nel 2017 e nel 2018.

Nell’articolo denominato “interventi a favore dell’agricoltura”, si legge “ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant’anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”.

Per espressa previsione della legge, l’incentivo non sarà cumulabile con altri esoneri o riduzioni e dovrà essere goduto nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti de minimis.

Rispetto al precedente esonero questo è di portata inferiore, infatti quello introdotto nel 2017 prevedeva 36 mesi di esonero al 100%, 12 mesi al 66% e 12 mesi al 50%, per un totale di 5 anni.

Condizioni per usufruire dell’esonero

Non essendo specificato nulla in merito si presume che le condizioni siano le stesse del precedente esonero.

Come ribadito dalle circolari INPS n. 85/2017 e n. 36/2018, l’esonero spetterà in presenza del rispetto degli obblighi contributivi e delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ai coltivatori diretti (CD) ed agli imprenditori agricoli professionali (IAP) che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 e che non abbiano compiuto quaranta anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.

Non saranno oggetto di esonero il contributo di maternità ed il premio INAIL, quest’ultimo dovuto esclusivamente dai coltivatori diretti e riscosso dall’INPS nell’ambito della procedura della contribuzione agricola unificata.