Il recente Decreto Legge “Mezzogiorno” (Cfr. D.L 20 giugno 2017 n. 91), ha confermato i divieti di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili ed ha introdotto lo stop graduale, a partire dal 1° gennaio 2018, dei sacchetti ultraleggeri utilizzati come “sportine” per gli alimenti sfusi (ad es. quelle utilizzate nei reparti ortofrutta, quelle che contengono gli incarti con la carne e il pesce, quelle bucate per il pane), dovranno essere di materiale biodegradabile e compostabile.
Gli stessi sacchetti dovranno essere ceduti a pagamento e il prezzo di vendita per singola unità dovrà risultare nello scontrino fiscale.
Le sanzioni, in caso di violazione di queste norme sono pesantissime: da 2.500 a 25.000 euro.
Un emendamento alla legge di Stabilità, sollecitato dalla FIDA, che modificava il regime sanzionatorio riducendo a 50 euro la multa in caso di mancata indicazione dell’importo del sacchetto sullo scontrino fiscale, è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto estraneo ai contenuti della manovra.
Il Ministero ha sottolineato come i fogli di plastica inseriti per separare gli alimenti non rientrano nell’ambito di applicazione del divieto di commercializzazione che si riferisce espressamente alle sole borse/sacchetti e non ai singoli fogli sfusi.
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