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Detrazione al 110%

analisi della nuova agevolazione

Il decreto “Rilancio” prevede il potenziamento delle agevolazioni attualmente esistenti per determinati interventi volti al risparmio del consumo di energia. Permangono gli incentivi sulle ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica (50 e 65% a seconda della tipologia di intervento).

Oltre all’incremento della detrazione per alcune tipologie di lavori viene introdotta la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione da parte dei beneficiari, per la cessione o per lo sconto sul corrispettivo.

La legge di bilancio 2021 proroga al 31 dicembre 2022 il superbonus, a fine pagina l’elenco delle novità.

Indice

Detrazione del 110%

È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nel caso le spese siano sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Per tutti gli interventi agevolati per i quali viene innalzata la detrazione al 110%, inoltre, viene prevista la possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione, secondo le modalità che verranno previste in un apposito provvedimento emanato dall’Agenzia delle Entrate.

Soggetti beneficiari

  • condomini;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o professionali (questi ultimi potranno beneficiare della detrazione al 110% solo se gli edifici sono ubicati in condomini);
  • case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

Interventi ammessi

Isolamento termico

Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (muri esterni e tetto) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati, inoltre, devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 11.10.2017

Limite di spesa
Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Impianti condomini

Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di micro-cogenerazione;

Limite di spesa
Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito

Impianti edifici unifamiliari

Interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione.

Limite di spesa
Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000,00 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.<

Per poter usufruire della detrazione al 110% non basta eseguire il lavoro, per esempio rifacimento del tetto, ma lo stesso intevento deve portare ad un miglioramento della classe energetica dell’edificio. Sarà necessario rivolgersi ad un tecnico per gli opportuni calcoli. 

Potranno beneficiare del 110% tutti gli altri lavori che permettono di fruire del c.d. “ecobonus” che sono definiti perlopiù dai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006.

Negli ultimi anni, inoltre, sono stati previsti ulteriori interventi che possono fruire del bonus: acquisto e posa in opera di schermature solari, impianti con generatori a biomassa combustibili, sostituzione di impianti con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti (sino al 31/12/2020), l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (l’intervento deve poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%) (sino al 31/12/2020). 

 

Momento di sostenimento delle spese

Per fruire della detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica le spese devono essere sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021.
Rileva il principio di cassa, con conseguente diritto a detrarre il 110% delle spese il cui bonifico rechi data successiva all’1.7.2020, a prescindere dalla data di avvio dell’intervento.

Miglioramento classe energetica

Gli interventi devono consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. La classe energetica deve essere dimostrata mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6 del DLgs. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Ripartizione della detrazione

Il “superbonus” del 110% deve essere ripartito tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Impianti solari, fotovoltaici, colonnine di ricarica dei veicoli elettrici - aliquota del 110%

La detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta nella misura del 110% per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici connessi alla rete elettrica su edifici, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021.

Su questi lavori la detrazione al 110% spetta se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%, riportati sopra tra gli interventi ammessi (di cui ai commi 1 o 4 dell’art. 119 del DL 34/2020

Soggetti beneficiari

  • condomini;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o professionali (questi ultimi potranno beneficiare della detrazione al 110% solo se gli edifici sono ubicati in condomini);
  • case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

Limite di spesa

spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000,00 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400,00 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (il limite è ridotto ad 1.600,00 euro per ogni kW di potenza nominale se sono eseguiti interventi di cui alle lett. d), e) ed f) dell’art. 3 co. 1 del DPR 380/2001 che consistono, rispettivamente, in interventi di ristrutturazione edilizia ed interventi di nuova costruzione);

Sistemi di accumulo

La detrazione del 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000,00 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Incumulabilità della detrazione

La fruizione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito.
La detrazione del 110%, inoltre, non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

L’art. 121 del DL 34/2020 prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per il c.d. “sconto sul corrispettivo”. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Queste opzioni consentono anche ai soggetti c.d. incapienti (che non pagano IRPEF) di usufruire dell’agevolazione.

Le disposizioni contenute nell’art. 121 del decreto “Rilancio” non contengono limitazioni alla possibilità di cedere le detrazioni fiscali derivanti dagli interventi riportati sotto.

Di conseguenza, la possibilità di optare per la cessione della relativa detrazione o per lo sconto sul corrispettivo dovrebbe riguardare, in generale, tutti i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali previste dalla norma contenuta nel co. 2 dell’art. 121 del DL 34/2020 (quindi, anche i soggetti IRES beneficiari del c.d. “ecobonus” o i soggetti IRES beneficiari del c.d. “bonus facciate”, siano essi società di persone o società di capitali).

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli interventi:
    • di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 (Testo unico edilizia), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’art. 1117 c.c., ossia degli interventi effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
    • di cui alle lett. b), c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. Si tratta delle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
  • efficienza energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020;

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta

Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità

  • dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali;
  • consulenti del lavoro;
  • gli iscritti alla data del 30.9.93 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32 del DLgs. 241/97.

Comunicazione dell’opzione sono comunicati

  • esclusivamente in via telematica,
  • secondo quanto disposto con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che definirà anche le modalità attuative della cessione della detrazione del 110%, da adottare entro il 18.6.2020 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020 fissata al 19.5.2020).

Asseverazione per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici

Per poter optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo, inoltre:

  • per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 1, 2 e 3 dell’art. 119 del DL 34/2020, i tecnici abilitati devono asseverare:
  • il rispetto dei requisiti previsti dai decreti attuativi emanati ai sensi del co. 3-ter dell’art. 14 del DL 63/2013;
  • la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia dell’asseverazione viene trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ENEA;

  • per gli interventi antisismici di cui al co. 4 dell’art. 119 del DL 34/2020, l’efficacia degli stessi deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al DM 28.2.2017 n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 

Asseverazioni infedeli – Sanzione applicabile e polizza assicurativa

I soggetti che rilasciano le attestazioni e le asseverazioni, inoltre:

  • incorrono in una sanzione amministrativa da 2.000,00 a 15.000,00 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa;
  • devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a di 500.000,00 euro. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

Spese per le asseverazioni detraibili

Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni richieste e per il rilascio del visto di conformità sono detraibili nella misura del 110% ove riguardino gli interventi previsti dall’art. 119 del DL 34/2020.

Novità introdotte dalla legge di bilancio 2021

Le principali novità sono le seguenti: 

– la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (con l’eccezione degli IACP ed enti equivalenti);

– la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate, per le spese sostenute nell’anno 2022 (con un’eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti);

– l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

– la modifica del requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all’edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;

– l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;

– l’inserimento tra gli interventi “trainati” che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”) di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);

– l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;

– la previsione di nuovi limiti di spesa per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013.

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Risposte a quesiti più comuni

Come deve avvenire il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi (salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura), per fruire del Superbonus?

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento – autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento – applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’articolo 25 del decreto-legge n.78 del 2010. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. circolare 08/07/2020, 24/E, pag. 41).

 

 

Un contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di un intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate, possedute dagli stessi in qualità di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, può fruire del Superbonus per la sostituzione degli infissi sulle predette unità immobiliari e per il rifacimento del cappotto termico dell’edificio?

Non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese sostenute per il cappotto termico né con riferimento alle quelle sostenute per interventi di sostituzione degli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio. Come chiarito dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, par. 1.1, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

 

Se decido di cambiare la mia vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A e in aggiunta sostituisco i serramenti, le detrazioni sono entrambe del 110%?

Sì. Se si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio unifamiliare, oppure di un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, si ha diritto al Superbonus al 110%, trattandosi di un intervento cosiddetto “trainante”. Anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione al 110% (intervento cosiddetto “trainato”) se realizzato congiuntamente all’intervento trainante e sempreché gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

 

E’ possibile usufruire della detrazione anche se lavori sono stati avviati prima del 1° Luglio 2020?

La risposta è affermativa, per le spese sostenute nel periodo di valdità del superbonus è possibile godere della maggiore detrazione (purché naturalmente tali lavori non siano già terminati prima del 1° Luglio 2020). Le nuove disposizioni, infatti si applicano alle “spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021“. Viene così implicitamente ammessa l”applicazione delle nuove misure anche per opere in corso di esecuzione.

 

È possibile usufruire del Superbonus nel caso di un immobile non in regola dal punto di vista urbanistico?

No, gli edifici con abusi edilizi non sanati sono esclusi dal Superbonus. Non si possono applicare incentivi dove non c’è conformità edilizia ed urbanistica. Per piccole difformità, L’art. 34 bis del DPR 380/2001, recentemente introdotto dal Decreto Semplificazioni, prevede che il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 % delle misure previste nel titolo abilitativo. È quindi ammessa una limitata tolleranza superata la quale si incorre nella decadenza dai benefici fiscali.

Il certificato di conformità urbanistica consente di verificare se l’immobile presenta una difformità o un abuso edilizio. Si tratta di quel documento che attesta la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile e il titolo edilizio con cui è stato realizzato. Grazie ad esso sarà possibile stabilire se l’immobile è in regola oppure no e, in quest’ultimo caso, l’entità dell’abuso.

Il Decreto Semplificazioni ha modificato l’art. 9 bis del DPR 380/2001, stabilendo che per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. A tali documenti va aggiunto il titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio sull’immobile o sull’unità immobiliare, integrato con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

 

È possibile usufruire del Superbonus nel caso di lavori di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso dell’immobile da non abitativo ad abitativo se nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulta chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso (come accadeva per le detrazioni fiscali relative alle ristrutturazioni edilizie grazie alla risoluzione 14/2005 dell’Agenzia delle entrate)?

Sì, è possibile usufruire del Superbonus. È necessario che dal titolo abilitativo che autorizza i lavori si evinca chiaramente che l’immobile oggetto degli interventi diverrà abitativo e che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione

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