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Il Jobs act autonomi (legge 81/2017) ha semplificato, con decorrenza dal 2017, il regime fiscale di diverse spese dei professionisti, quali:

  • spese relative all’incarico del professionista sostenute direttamente dal cliente;
  • spese sostenute dal professionista e addebitate al cliente;
  • spese di iscrizione a corsi di formazione e aggiornamento professionale.

Tali disposizioni vanno a modificare l’art. 54 del TUIRDeterminazione del reddito di lavoro autonomo” incidendo direttamente sui criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo professionale, riducendone il carico fiscale.

 

Le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande

Si è passati dalla vecchia formulazione della norma: “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento, e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.

All’attuale, modificata dall’art. 8 della L. 81/2017, che specifica: “tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”. Il legislatore cancella la deducibilità delle spese di cui sopra sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente specificando che le stesse non costituiranno compensi di lavoro autonomo.

Di fatto il legislatore ha voluto semplificare (almeno apparentemente) la gestione di queste spese.

 

Le spese di formazione

Per queste spese si è passati da una deducibilità parziale alla deducibilità integrale entro il limite di 10.000 euro annui, per le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.

Questa è un’ottima notizia, specialmente per chi come i professionisti iscritti ad albi (commercialisti, ingegneri, architetti, ecc…) vi è l’obbligo della formazione continua.

Vi sono comunque dei dubbi. Il primo riguarda la formazione gratuita. Premesso che in ogni caso il professionista dovrà conservare la documentazione attestante l’evento formativo seguito, sembrerebbe plausibile, infatti, l’integrale deducibilità delle spese di vitto e soggiorno sostenute anche nel caso di eventi gratuiti.

Un altro aspetto riguarda le associazioni tra professionisti, laddove il plafond di 10.000 euro dovrebbe essere riferibile a ciascun associato.