Seleziona una pagina

Sommario

 

Rottamazione-ter cartelle (Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione e stralcio dei debiti)

 

 Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

È previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

le somme riferite a detti ruoli se versate:

  • anteriormente al 24 ottobre 2018, restano definitivamente acquisite;
  • successivamente al 24 ottobre 2018 sono imputate ad altri debiti inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate.

Ne restano esclusi:

  • recupero di aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • risorse proprie tradizionali UE (previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE)
  • IVA riscossa all’importazione.
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
Cosa è possibile definire:

I carichi, di importo superiore a 1.000,00 euro, affidati all’Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2017, con la seguente precisazione: per le sanzioni relative a violazioni del codice della strada: la definizione si applica limitatamente agli interessi (compresi quelli per ritardato pagamento).

Esclusioni:
  • recupero di aiuti di Stato;
  • condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Procedure concorsuali

Possono accedere alla definizione agevolata anche i Curatori Fallimentari e coloro che hanno presentato un piano per la risoluzione delle crisi da sovra indebitamento.

Alle somme utilizzate per il pagamento di quanto dovuto a seguito di adesione alla definizione agevolata è riconosciuta la prededucibilità.

Benefici della definizione
  • Abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle somme aggiuntive dovute sui debiti previdenziali
  • Pagamento in 18 rate a partire dal 31 luglio 2019 al tasso del 2%
  • Sospensione degli obblighi di pagamento di precedenti dilazioni in essere
  • Possibilità di compensazione con crediti certi verso la PA
  • Estinzione delle procedure esecutive già avviate, a meno che le stesse non si trovino in fase avanzata
  • Divieto di iniziare nuove azioni esecutive (PPT e vendite) o attivare procedimenti cautelari (iscrizione di ipoteche e fermi amministrativi)
  • Divieto di considerare irregolare il contribuente ai fini dei rimborsi di imposta
  • Divieto di considerare inadempiente il contribuente ai fini della verifica della morosità da ruolo
  • Regolarità DURC
  • possibilità di pagare le rate con un ritardofino a 5 giorni, senza incappare nella decadenza dalla procedura.
 Aspetti negativi
  • Sospensione dei termini di decadenza e prescrizione
  • Revoca delle rateazioni in essere
  • Impossibilità di richiedere nuove dilazioni
  • Chi presenta istanza di definizione agevolata, assume l’impegno a rinunciare ad eventuali contenziosi in corso
Condizioni di accesso
  • Presentazione istanza entro il 30/04/2019
  • Essere in regola con i pagamenti relativi a precedenti dilazioni

N.B. eventuali pagamenti omessi possono essere regolarizzati entro il 7 dicembre 2018

Raccordo con le precedenti rottamazioni

Coloro che avevano aderito:

  • alla prima rottamazione, ma non vi hanno dato seguito possono accedere alla nuova definizione senza vincoli
  • alla c.d. rottamazione bis e sono in regola con i pagamenti otterranno la dilazione del residuo al tasso dello 0,3%

Casi particolari

  • Soggetti decaduti da piani di rateazioni
  • Soggetti non in regola con i pagamenti di piani di rateazione già accordati, ma non decaduti
  • Soggetti non in regola con i pagamenti della c.d. rottamazione bis
  • Soggetti che hanno già pagato acconti, pur in assenza di formali piani di rateazione

 

Rottamazione PVC (processi verbali di constatazione)

 È possibile definire il contenuto integrale dei PVC, consegnati entro il 24/10/2018, ma solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.  Per la definizione va presentata una domanda entro il 19 maggio 2019.

Due novità relative al pagamento delle rate: quelle successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sul relativo importo sono dovuti gli interessi legali da calcolare dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

 

Rottamazione liti

È possibile definire i seguenti atti, notificati entro il 24 ottobre 2018 non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data:

  • avvisi di accertamento
  • avvisi di rettifica e di liquidazione ai fini dell’imposta di registro
  • atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati (L.311/2014 art.1 commi da 421 a 423)

Termini e modalità di versamento:

Pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 119/2018 trattasi del 23 novembre 2018, ovvero, se più ampio, entro il termine di cui all’articolo 15, comma 1, D. Lgs. 218/1997, che residua dopo la data di entrata in vigore del Decreto Legge in esame. Per le imposte indirette diverse dall’Iva, la definizione perfezionata dal coobbligato libera tutti gli altri.

È previsto:

  • Il versamento delle somme in unica soluzione,
  • La rateazione, con pagamento della prima rata entro i termini precedentemente indicati. Trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 8, commi 2, 3, 4, D.Lgs. 218/1997; tuttavia, detta norma viene derogata in favore del contribuente, prevedendo un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, indipendentemente dal debito rateizzato.

Le percentuali del dovuto: 90% se il giudizio è ancora in primo grado (novità); 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in primo grado (prima era il 50%); 15% in caso di soccombenza in secondo grado (in luogo di 1/5); 5% in caso di soccombenza sia in primo che in secondo grado (novità). 

 

Irregolarità formali

Dal testo sparisce la sanatoria del non dichiarato tramite la presentazione della dichiarazione integrativa speciale. Al suo posto è ora prevista la regolarizzazione degli errori formali commessi fino al 24 ottobre 2018 tramite la loro rimozione e il pagamento di una somma pari a 200 euro per ciascun anno di imposta a cui si riferiscono le irregolarità. 

 

Fatturazione elettronica

È confermato l’avvio al 1° gennaio 2019. La moratoria sulle sanzioni è estesa fino al 30 settembre ma solo per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’Iva con cadenza mensile. Vengono esonerati i soggetti che comunicano le prestazioni sanitarie al sistema TS dall’obbligo di emettere fattura elettronica per tutto il 2019.

 

Trasmissione telematica corrispettivi

Dal 1° luglio 2019 entra in vigore l’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, la legge di bilancio ha previsto due avvii diversi, in base al volume d’affari:

  • Contribuenti con ricavi superiori a 400.000 euro dal 1° luglio 2019
  • Contribuenti con ricavi inferiori a 400.000 euro dal 1° gennaio 2020

È riconosciuto un contributo per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento.

 

Associazioni sportive dilettantistiche

È stata soppressa la norma che consentivi a tali enti di avvalersi della dichiarazione integrativa speciale. Viene confermata la possibilità di aderire alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e delle liti pendenti. Altra novità per le ASD riguarda l’esonero dall’obbligo della fattura elettronica per le associazioni che applicano il regime forfettario disciplinato dalla Legge n. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro.